E’ stato finalmente pubblicato il decreto che definisce i contenuti della ZES UNICA, l’incentivo che da quest’anno sostituisce il cosiddetto Bonus SUD. Possono accedervi tutte le IMPRESE, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo (*), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito
all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014 realizzati dal 1° GENNAIO 2024 al 15 NOVEMBRE 2024, relativi:
– all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE;
– nonché all’acquisto di TERRENI e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di IMMOBILI strumentali agli investimenti ed utilizzati per l’esercizio dell’attività.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi non può superare il 50% del valore complessivo
dell’investimento.
Sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo è pari ad almeno € 200.000,00 e
fino ad un massimo di € 100.000.000,00.
MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA
a) per gli investimenti realizzati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), e Sicilia nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
b) per gli investimenti realizzati nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
c) per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale;
d) per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali di cui al comma 1, lettere da a) a d), sono aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.
PROCEDURA DI ACCESSO
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal 12 GIUGNO al 12 LUGLIO 2024, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° GENNAIO 2024 e quelle che si prevedono di sostenere fino al 15 NOVEMBRE 2024.
Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni (entro quindi il 22 luglio 2024).
Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei
crediti d’imposta richiesti.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, comunicano l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato, secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
Nel caso in cui la percentuale così definita risulti inferiore al 100%, in base alle comunicazioni ricevute, l’Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale di cui al comma 4 e la rende nota con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine (10 giorni dal 14 marzo 2025).
Con le comunicazioni sopra evidenziate le imprese devono dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo non determina il superamento dell’intensità di aiuto più elevata, o dell’importo di aiuto più elevato, consentita dalla disciplina europea di riferimento.
MODALITA’ DI FRUIZIONE ALLA ZES UNICA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente IN COMPENSAZIONE a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento stesso.
CUMULO
6. Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’articolo 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
7. Il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, fermo restando quanto previsto dall’articolo 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
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8. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
RIDETERMINAZIONE
Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.
Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
L’impresa beneficiaria decade, altresì, dal credito d’imposta in caso di accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
(*) Con riferimento all’Abruzzo, sono ammissibili gli investimenti relativi esclusivamente alle zone assistite della regione ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 cui si rimanda.
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Maria Chiara Di Carlo
Articolo realizzato con il supporto del dott. Luigi Lavecchia, contattabile all’indirizzo studio.lavecchia@gmail.com