Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso e l’erogazione dei contributi riguardanti la “Nuova Sabatini Capitalizzazione“. Il provvedimento fa seguito all’entrata in vigore, lo scorso 20 aprile, del decreto interministeriale firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal ministro dell’Economia e delle Finanze, recante il Regolamento dell’intervento.
La misura, che ha l’obiettivo di sostenere i processi di capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, prevede la concessione di un contributo maggiorato a fronte di investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali.
L’ammontare delle agevolazioni è rapportato agli interessi calcolati su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:
– 5 % per le micro e piccole imprese
– 3,575 %, per le medie imprese.
Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate, da parte delle PMI, a partire dal 1° ottobre 2024.
Il provvedimento ha una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro.
Cos’è la Nuova Sabatini Capitalizzazione
- La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese
- L’agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
- La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini Capitalizzazione”) ha l’obiettivo di incentivare i processi di capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare un programma di investimento in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali
A chi si rivolge
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
L’agevolazione Beni strumentali (“Nuova Sabatini Capitalizzazione”) è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che, oltre a rispettare i predetti requisiti, alla data di presentazione della domanda:
- sono costituite in forma di società di capitali;
- sono impegnate in un processo di capitalizzazione;
- non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all’art 2632 codice civile.
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Per maggiori informazioni, consulta la guida.
Settori ammessi
Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.
Cosa finanzia
- I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”
- Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
- correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa
Le agevolazioni
- Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti
- L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)
- Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (istituito dall’art. 2, comma 100, lettera a, della legge n. 662/96) fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
- di durata non superiore a 5 anni
- di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili
- Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
- 2,75% per gli investimenti ordinari
- 3,575% per gli investimenti 4.0
- 3,575% per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).
- Il contributo del Ministero, per le PMI impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento, ai sensi dell’articolo 21, del decreto-legge n. 34/2019, è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
- 5% per le micro e piccole imprese
- 3,575% per le medie imprese
Nuova Sabatini Capitalizzazione e Beni 4.0
I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto della legge 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm.ii. Alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), con circolare n. 269210 del 3 agosto 2018 si è provveduto ad adeguare l’elenco dei beni immateriali (allegato 6/B) in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo.
Linee guida e chiarimenti
Per maggiori chiarimenti circa le caratteristiche tecniche e la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio a quelli elencati negli allegati sopra citati, si invita a prendere visione delle linee guida tecniche contenute nella parte terza della Circolare Mise – Agenzia delle entrate del 30 marzo 2017, n. 4/E
Esclusivamente in merito alla riconducibilità dei beni fra quelli elencati negli allegati sopra citati è possibile acquisire autonomamente il parere tecnico da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
La richiesta di parere va trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it
Investimenti green
(per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023)
L’articolo 1, comma 227, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto l’attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese.
Nello specifico, si tratta di «investimenti green» correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Per tali operazioni l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575 per cento.
In attuazione della predetta norma, il decreto interministeriale 22 aprile 2022 prevede, ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di un’idonea certificazione ambientale di prodotto.
Capitalizzazione
(per le domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024)
L’articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ha previsto il riconoscimento di un contributo in favore delle PMI, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento.
Per tali operazioni l’agevolazione è concessa, alle PMI, nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo del:
• 5 % per le micro e piccole imprese;
• 3,575 %, per le medie imprese.
Il decreto 19 gennaio 2024, n. 43, del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80, del 5 aprile 2024, ha definito i requisiti, le condizioni e le modalità per l’accesso delle PMI al contributo di cui al predetto articolo 21 del decreto-legge n. 34/2019.
Come funziona la Nuova Sabatini Capitalizzazione
- La PMI delibera l’aumento di capitale sociale nei termini e nelle modalità previste dall’articolo 5 del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 e dal punto 5.4 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii. (Solo per le domande “Nuova Sabatini Capitalizzazione”).
- La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) – Presentazione domande
- La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo
- La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista
- La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni
- Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario
- La PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi al provvedimento di concessione, sottoscrive l’aumento di capitale nelle modalità previste dall’articolo 5 del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 e dal punto 5.4 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii. (Solo per le domande “Nuova Sabatini Capitalizzazione“).
- La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione oppure, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo, se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
- La PMI effettua il/i versamento/i della/e quota/e dell’aumento di capitale nei termini e nelle modalità previste dall’articolo 5 del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 e dal punto 5.4 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii. (Solo per le domande “Nuova Sabatini Capitalizzazione”).
- La PMI, ad investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU) e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) – Erogazione contributo.
- In linea generale, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento. In tali casi, la PMI, successivamente alla trasmissione del modulo RU, effettua la richiesta di pagamento su base annuale attraverso l’accesso alla piattaforma, previa comunicazione di eventuali variazioni intercorse.
- Rimane, altresì, confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:
- dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro, come già disposto dell’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, come già disposto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Domande frequenti (FAQ)
Le domande frequenti sulla disciplina della Nuova Sabatini sono consultabili nella sezione Domande Frequenti (FAQ).
Per maggiori informazioni
- Circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115 – Nuova Sabatini Capitalizzazione. Termini e modalità presentazione domande per concessione ed erogazione contributi
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