Secondo gli articoli 1, comma 187, della Legge n. 160/2019 e comma 1053, della Legge n. 178/2020 , sono esclusi dalla possibilità di fruire dell’agevolazione 4.0 i ”beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti”.
Da una lettura della normativa in vigore, sembra che tale limite sia applicabile a fronte della sussistenza di tutti gli elementi
- devono essere interessati i settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- deve trattarsi di concessione di servizi;
- deve essere prevista una tariffa;
- i beni devono essere oggetto di devoluzione finale gratuita a favore dell’Ente pubblico concedente.
Ma è davvero così? Un interessante chiarimento è arrivato dalla risposta 134/2023 dell’Agenzia delle Entrate che, sulla scorta di un quesito specifico, ribadisce come “il legislatore ha evidentemente inteso escludere dalle nuove misure sovvenzionali che per loro stessa natura sono in via di principio finalizzate ad incentivare l’effettuazione di nuovi investimenti che altrimenti l’impresa non intraprenderebbe o intraprenderebbe in misura minore gli investimenti la cui realizzazione costituisca adempimento dei precisi obblighi assunti dalle imprese operanti nell’ambito della gestione in concessione di attività regolate, trattandosi di investimenti la cui effettuazione e la cui ”remunerazione” trovano diretta corrispondenza nel piano economicofinanziario del contratto di concessione e nella determinazione della tariffa”.
Per questa ragione l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’esclusione non deve essere applicata quando “non sono presenti alcuni dei presupposti oggettivi previsti dalla norma”. Ad esempio quando l’azienda “non opera nei settori individuati puntualmente dalla disposizione (i.e. energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento dei rifiuti) e il contratto stipulato dalla Società con l’Agenzia Regionale si qualifica alla stregua di un contratto di appalto”
I casi particolari
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate differenzia però due situazioni differenti:
- i beni rappresentativi di nuovi investimenti previsti nell’Offerta Tecnica o che si dovessero rendere necessari in corso d’opera, destinati a permanere nella titolarità e nella disponibilità della Società anche dopo la conclusione del contratto
- (ii) i beni che costituiscono sostituzioni, reintegri e/o migliorie delle strumentazioni fornite dall’Azienda Sanitaria contraente, che, al contrario dei primi, sono sottoposti all’obbligo di restituzione al termine del contratto a favore dell’Ente.
Nello specifico, in caso di tali beni che beni che costituiscono “sostituzioni, reintegri e/o migliorie” sono solo quelli di proprietà del contraente e che vengono forniti all’appaltatore, ossia i beni che costituiscono l’inventario originario. Nel caso specifico, citando l’art. 31 del Capitolato Tecnico, dove si legge: ”Alla scadenza del contratto l’Impresa si impegna a riconsegnare all’Azienda Sanitaria Contraente i locali con impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e arredi annessi, i quali devono essere in numero, specie e qualità corrispondenti a quelli riportati nell’inventario”, così come al successivo articolo 32 sono a carico del Fornitore “le attività di manutenzione ordinaria di arredi e attrezzature delle Amministrazioni contraenti utilizzati per il servizio -OMISSIS – l’acquisto o sostituzione o manutenzione straordinaria di arredi e attrezzature”. Il tutto rafforzato dall’articolo 33 dello stesso contratto, in cu si chiarisce come ”gli interventi di manutenzione ordinaria sui locali, a carico del Fornitore, comprendono i lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dei locali e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e tutte le attrezzature e gli arredi, presenti nei locali interessati dall’appalto, mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti.”
Attenzione ai beni gratuitamente devolvibili
La conclusione dell’Agenzia delle Entrate specifica così che “i beni previsti nell’Offerta Tecnica, destinati a permanere nella titolarità e nella disponibilità della Società anche dopo la conclusione del contratto, possono essere ammessi al beneficio, al ricorrere delle ulteriori relative condizioni. Diversamente, i beni che costituiscono sostituzioni, reintegri e/o migliorie delle strumentazioni fornite dall’Azienda Sanitaria contraente devono ritenersi esclusi dall’ambito oggettivo delle nuove misure agevolative, in ragione del fatto che i costi ad essi relativi sono sostenuti dall’Istante in virtù di un preciso obbligo scaturente dal contratto di appalto stipulato con l’ente pubblico collegato allo svolgimento delle attività di manutenzione e reintegro dei beni di proprietà dell’ente”.
Leggi versione integrale della Risposta n. 134_2023 dell’Agenzia delle Entrate