• BitMAT
  • BitMATv
  • Top Trade
  • Linea EDP
  • Itis Magazine
  • Industry 5.0
  • Sanità Digitale
  • ReStart in Green
  • Speciale Sicurezza
  • Contattaci
Close Menu
Industry 5.0
    Facebook X (Twitter) Vimeo LinkedIn RSS
    Trending
    • Il Mimit cancella Transizione 5.0, ma poi ci ripensa
    • Bug nella piattaforma GSE: scartati i pagamenti degli anticipi
    • Transizione 6.0: iperammortamento e scarsa visione
    • Transizione 5.0, ancora problemi con la piattaforma GSE
    • Smart Manufacturing Conference 2025: l’evento TIG al MADE di Milano
    • Transizione 5.0: la piattaforma GSE ha sbagliato i calcoli!
    • Fondo “nuovo credito” per MPMI ed autonomi
    • Imprese innovative: nuovi incentivi
    Facebook X (Twitter) Vimeo Instagram LinkedIn RSS
    Industry 5.0
    • Home
    • Agenda
    • Approfondimenti
    • SPS Italia
    • Prodotti
    • Ingegneri a SPS
    Industry 5.0
    Sei qui:Home»Approfondimenti»Posso sostituire un bene 4.0?

    Posso sostituire un bene 4.0?

    By Massimiliano Cassinelli03/11/20223 Mins Read
    Facebook Twitter LinkedIn Reddit Telegram WhatsApp Email

    E’ possibile sostituire un bene 4.0. Ma durante le operazioni è necessario sospendere i benefici fiscali, che riprenderanno con l’interconnessione del bene sostitutivo

    E’ possibile sostituire un bene per il quale un’azienda sta fruendo delle agevolazioni fiscali (Iper ammortamento o credito d’imposta) 4.0? La domanda assume una rilevanza significativa in relazione al fatto che, a cinque anni dall’entrata in vigore del Piano Industria 4.0, alcuni beni necessitano di essere sostituiti con altri più performanti.

    Su questo tema, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente lo scorso 31 ottobre, con la risposta 532/2022.

    Proprio rispondendo ad un quesito relativo ai cosiddetti “investimenti sostitutivi”, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, come specificato al comma 35 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018, “… se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

    a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

    b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”.

    In base al successivo comma 36, “Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

     

    Quali agevolazioni durante la sostituzione?

    Nel quesito specifico, viene però chiesto se l’agevolazione spetti anche nel periodo tra la dismissione della vecchia linea e l’interconnessione della nuova.

    Durante questa fase, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, il beneficio non può essere fruito. Nella risposta si legge infatti: l’ “eliminazione propedeutica alla sostituzione con nuove tipologie di macchinari maggiormente performanti e tecnologicamente più avanzati” OMISSIS “ha effetti complessivi che “possono essere assimilati, ai fini della normativa in esame, a quelli prodotti dal “realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione” previsto dal comma 35”.

    Per questa ragione, conclude il documento dell’Agenzia delle Entrate “si ritiene che la fruizione dell’iper ammortamento residuo debba essere sospesa nel periodo di tempo intercorrente tra l’interruzione dell’interconnessione dei Beni Sostituiti e l’avvenuta interconnessione dei Beni Sostitutivi. In altri termini, nel periodo di mancata interconnessione la quota annua di iper ammortamento spettante per i beni in questione dovrà essere proporzionalmente ridotta; la fruizione dell’iper ammortamento potrà riprendere – per l’importo complessivamente pari all’iper ammortamento residuo al momento l’interruzione dell’interconnessione dei Beni Sostituiti – solo nel momento in cui verrà effettuata la “nuova” interconnessione, ossia quella riguardante i Beni Sostitutivi”.

     

    Leggi il testo integrale dell’  Interpello n. 532 del 31 ottobre 2022

    agenzia delle entrate investimenti sostituzione
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Telegram WhatsApp Email
    Massimiliano Cassinelli

    Correlati

    Il Mimit cancella Transizione 5.0, ma poi ci ripensa

    08/11/2025

    Bug nella piattaforma GSE: scartati i pagamenti degli anticipi

    22/10/2025

    Transizione 6.0: iperammortamento e scarsa visione

    21/10/2025
    Newsletter

    Iscriviti alla Newsletter per ricevere gli aggiornamenti dai portali di BitMAT Edizioni.

    Diretta Video

    B&R, l’interlocutore unico per l’automazione

    05/07/2025

    Automazione e Cybersecurity, la risposta di Advantech

    18/06/2025

    Le nuove tecnologie di Consorzio PI Italia protagoniste a SPS Parma

    14/05/2025

    Leuze a SPS un salto nel futuro

    14/05/2025

    Soluzioni Turck Banner per l’automazione smart a SPS Italia

    13/05/2025
    In Evidenza

    Il Mimit cancella Transizione 5.0, ma poi ci ripensa

    08/11/2025

    Bug nella piattaforma GSE: scartati i pagamenti degli anticipi

    22/10/2025

    Transizione 6.0: iperammortamento e scarsa visione

    21/10/2025

    Transizione 5.0, ancora problemi con la piattaforma GSE

    15/10/2025

    Transizione 5.0: la piattaforma GSE ha sbagliato i calcoli!

    01/10/2025
    Navigazione
    • Home
    • Agenda
    • Approfondimenti
    • SPS Italia
    • Prodotti
    • Ingegneri a SPS
    Informazioni
    • Contattaci
    • Cookies Policy
    • Privacy Policy
    • Redazione
    Chi Siamo
    Chi Siamo

    BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione online ed offline rivolta agli specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

    Facebook X (Twitter) Instagram Vimeo LinkedIn RSS
    • Contattaci
    • Cookies Policy
    • Privacy Policy
    • Redazione
    © 2025 BitMAT Edizioni - P.Iva 09091900960 - tutti i diritti riservati -Iscrizione al tribunale di Milano n° 292 del 28-11-2018 - Testata giornalistica iscritta al ROC

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.