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    Sei qui:Home»Approfondimenti»ZES Unica: agevolazioni si, ma attenti ai dettagli!

    ZES Unica: agevolazioni si, ma attenti ai dettagli!

    By Redazione BitMAT26/10/20234 Mins Read
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    Al via la ZES Unica, con tante agevolazioni, ma anche una serie di aspetti da valutare con estrema attenzione per prevenire possibili errori

    La bozza della legge di bilancio conferma quanto previsto dal D.L. 124 del 19.09.2023 in tema di Zes Unica Mezzogiorno. Alle imprese che per il 2024 effettueranno l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo è infatti concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta.

    Un importante contributo è previsto per le imprese che per il 2024 effettueranno l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive. Particolare riguardo è dedicato alle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise ed Abruzzo.

    Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli della pesca e dell’acquacoltura che effettuino acquisizione di beni strumentali gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

    Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nel territorio. Nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

    Le insidie del nuovo credito di imposta: i settori per i quali non è applicabile l’agevolazione, la Le insidie commisurazione del credito, l’importo minimo degli investimenti, l’entrata in funzione dei beni.

    L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture. Esclusi i settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga. Nonché ai settori creditizio, finanziario, assicurativo. Infine sono escluse le imprese che si trovino in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà.

    Il credito di imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati nel limite massimo – per ciascun progetto di investimento – di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Tale costo non comprende le spese di manutenzione.

    ZES Unica solo per investimenti superiori a 200mila euro

    Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

    Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione il credito di imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

    Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione… Il credito di imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria ciò si applica anche se non viene esercitato il riscatto.

    La cumulabilità del credito 

    Dato più importante: il credito di imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato i medesimi costi ammessi al beneficio. A condizione che tale cumulo non porti superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree di impianto ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

    Stanziamento per il 2024

    Rispetto a quanto previsto dal D.L. 124, la bozza della legge di bilancio specifica come “Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024”.

    Una questione rilevante è la definizione delle tipologie di spese per beni immobili ammissibili. E’, infatti, fondamentale l’ausilio di validi professionisti per comprendere quali operazioni siano finanziabili e quali no, con particolare attenzione all’acquisto di immobili nuovi ed usati e le costruzioni in economia.

    Maria Chiara Di Carlo

    Per approfondimenti, supporto e dettagli sarà sempre possibile rivolgersi a studio.lavecchia@gmail.com

     

     

     

    agevolazioni cumulabilità limiti ZES UNICA
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