Il 17 maggio 2024 è stato firmato il decreto attuativo in materia di credito d’imposta ZES Unica adottato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR in concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in G.U. n. 117 del 21 maggio 2024 (il “Decreto Attuativo”).
Il Decreto Attuativo definisce le modalità di accesso al credito d’imposta, i relativi criteri e le modalità di applicazione e di fruizione e i relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa fissato in Euro 1.800 milioni per l’anno 2024.
Si segnala che le imprese interessate a beneficiare del credito d’imposta ZES Unica sono tenute a comunicare all’Agenzia delle entrate, da oggi 12 giugno e fino al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
I beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.
I dettagli in analisi rispetto al requisito della novità all’articolo 3, comma 3, del decreto attuativo.
Rispetto al requisito della novità, l’articolo 3, al comma 3 del decreto chiarisce: “3. Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui al comma 1 sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.”
Inoltre, già dall’esposizione dell’articolo 3 del decreto si evince che l’aggettivo “nuovo” fa riferimento esclusivamente ai beni mobili: “Sono agevolabili gli investimenti, […] relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva di cui all’art. 2, comma 1.”
Pertanto potremmo considerare agevolabili l’acquisto di immobili, anche se già esistenti, purché si rispetti il requisito del c.d. investimento iniziale, ai sensi dei punti 49, 50, 51 del GBER.
Le cinque condizioni affinché vi sia agevolabilità dei beni immateriali riguardano come siano utilizzati, il loro essere ammortizzabili, l’essere acquistati a condizione di mercato, il loro figurare all’attivo dell’impresa, il loro essere associati al progetto per cui è concesso l’aiuto.
È evidente come l’agevolabilità (in questo articolo è stata analizzata quella relativa ai beni immobili usati) si giochi sui dettagli e sull’analisi approfondita degli articoli dei decreti attuativi. Fondamentale sarà dunque rivolgersi a validi professionisti che, con la loro preparazione unita all’esperienza e all’attenzione meticolosa ai dettagli, consentiranno di non perdere valide agevolazioni. Anche in relazione a quei beni apparentemente non agevolabili!
A questo link, il modello da compilare.
Maria Chiara Di Carlo
Per qualsiasi dubbio o approfondimento sarà sempre possibile rivolgersi a studio.lavecchia@gmail.com