Con l’approvazione del Disegno di Legge denominato “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, il Senato ha definitivamente cancellato l’iperammortamento per i beni acquistati a partire dal 2020 (che rimane in vigore per chi ha già pagato il 20% del valore).
Il documento, in realtà, non è ancora definitivo, poiché la Camera potrebbe inserire delle modifiche. Anche se questa eventualità, salvo eventi straordinari, appare remota. Conviene così iniziare a conoscere le norme che, dal prossimo anno, agevoleranno dal punto di vista fiscale gli investimenti in tecnologie digitali.
A sostegno della digitalizzazione
Il primo comma da prendere in considerazione è il 184, dove viene specificato che, “Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0”.
Una premessa che, in realtà, non dice molto dal punto di vista pratico.
Ancora un anno di detrazioni
È invece il comma 185 che si entra nello specifico prorogando gli incentivi a tutto il 2020, con la possibilità di versare un acconto del 20% entro il 31 dicembre e completare l’interconnessione prima del 30 giugno 2021.
Stante il rispetto di questi requisiti temporali, oltre che di quelli tecnici già previsti per ottenere l’iperammortamento, l’azienda avrà diritto ad accedere ad un credito d’imposta, con aliquote differenziate e specifiche in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Credito d’imposta, limiti confermati
Se la proroga era stata ampiamente annunciata ed attesa, qualche sorpresa riguarda le categorie ammesse: “Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”.
Interessante registrare come, per i beni non classificabili nell’ormai superato Piano Industria 4.0, sia previsto un credito d’imposta “nella misura del 6 per cento del costo”, pur nel “limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni”.
Ecco le nuove aliquote
Le novità più significative, però, sono contenute nei commi 189 e 190, dove si specifica che per i beni già indicati nell’ormai famoso allegato A, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni”.
Dal punto di vista dello sgravio fiscale, quindi, la differenza non appare significativa, poiché già il precedente iperammortamento permetteva un risparmio fiscale prossimo al 40 percento.
Allo stesso modo, come specificano nel comma 190, per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B “il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 percento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza”.
Nel complesso, quindi, sembra cambiare solo il nome, ma non l’importo dell’agevolazione. Nella realtà le novità sono numerose, a partire dagli adempimenti fiscali, che spieghiamo in un articolo dedicato.