È on line la Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018 che fornisce chiarimenti sull’applicazione del “credito d’imposta formazione 4.0”. Il documento prende in considerazione, in particolare, gli aspetti legati a
- termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali;
- ammissibilità della formazione on line;
- cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione
La circolare precisa che i contratti collettivi aziendali o territoriali cui fa riferimento la disciplina devono essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.
In materia di cumulo, viene inoltre chiarito che, nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal regolamento n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione.
Cos’è il Credito d’imposta formazione 4.0?
Il Credito d’imposta formazione 4.0 è un Credito d’imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Sono peraltro ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
La misura è applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
A chi si rivolge
- Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
- Enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa.
- Imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.
Come si accede
- Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate.
- Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata.
- Sussiste l’obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.