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    Sei qui:Home»Approfondimenti»Credito d’Imposta, pubblicati i codici per la compensazione

    Credito d’Imposta, pubblicati i codici per la compensazione

    Di Redazione BitMAT29/09/2022Lettura 4 Min
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    Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati i codici per la compensazione del Credito d’Imposta 4.0

    Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato pubblicato un aggiornamento al modello “Redditi Società di capitali (Sc) 2022” ed alle sue istruzioni; qui il link per tutti gli approfondimenti del caso. In questo articolo riportiamo gli aspetti salienti riguardanti i crediti d’imposta (ed i codici per la compensazione) per gli investimenti in beni strumentali nuovi “4.0” (allegati A e B alla L. 232/2016). Si ricorda che il credito d’imposta relativo ai beni strumentali nuovi “4.0” (art. 1, commi 1051-1063, L. 178/2020; art. 1, c. 44, L. 234/2021) è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), in tre quote annuali di pari importo, secondo i termini di decorrenza stabiliti dal comma 1059 della L. 178/2020. Tali investimenti confluiscono nel quadro RU sezione IV denominata “Dati relativi ai crediti d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione – formazione – investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato 2021”.

    I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie va compilato un separato modulo della sezione I, utilizzando i seguenti codici per la compensazione tramite F24:

    Codice credito Descrizione Codice tributo
    2L per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, c. 1056 della L. 178/2020 (beni dell’allegato A alla L. 232/2016 -> “BENI MATERIALI 4.0”) 6936
    3L per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, c. 1058 della L. 178/2020 (beni dell’allegato B alla L. 232/2016) -> “BENI IMMATERIALI 4.0”) 6937

     

    Vi è poi da considerare una terza fattispecie (codice L3), quella dei beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016. Si tratta di investimenti in beni strumentali nuovi materiali/immateriali “non 4.0”, in questo caso per la compensazione tramite F24 andrà utilizzato il codice tributo “6935”, il credito è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene.

    Esistono alcuni casi in cui è possibile avere dubbi interpretativi in merito alla compilazione della dichiarazione dei redditi. A titolo di esempio si riporta l’estratto di una FAQ presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

    Domanda:   un’impresa ha acquistato un bene strumentale nuovo 4.0 (allegato A L. 232/2016) entrato in funzione nel corso del 2021 che, però, viene interconnesso nel 2022. In base al comma 1059 della citata L. 232/2016, l’impresa ha fruito del credito d’imposta in misura ridotta (nel caso di specie, 10% del costo sostenuto) dall’anno di entrata in funzione del bene, […] atteso che la fruizione del credito d’imposta in misura piena (50%) decorre, per espressa previsione normativa, dall’anno dell’avvenuta interconnessione. Con riferimento al caso descritto, si chiede di sapere come va compilato il quadro RU della dichiarazione dei redditi.

    Risposta:     nell’ipotesi prospettata, l’impresa deve compilare il quadro RU del modello REDDITI 2022 indicando nel rigo RU1 il codice credito 2L, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili Transizione 4.0. […] L’individuazione del codice credito da utilizzare prescinde, quindi, sia dall’entrata in funzione del bene sia dall’avvenuta interconnessione dello stesso. Inoltre, l’impresa deve riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni e nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto. Resta fermo che sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare (pari al 50% del costo sostenuto) lo stesso è utilizzabile in misura non superiore al 10% del predetto costo (come fosse un bene ordinario), per la quota annuale pari a un terzo. Quindi, nel rigo RU12 del modello REDDITI 2022 va indicato il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello REDDITI 2023. Il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo. […]

    Link:

    • Agenzia delle Entrate: modelli ed istruzioni 2022 per i codici per la compensazione: https://agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modelli-e-istruzioni-sc-2022
    • FAQ: https://agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq-societa-di-capitali-2022

    Per ulteriori informazioni:

    • dott.ssa Sonia Guida (Team 4.0 srl) sg@team40.it
    • ing. Ugo Gecchelin (Team 4.0 srl) ug@team40.it
    • Team 4.0 s.r.l. https://www.team40.it/

     

    codici per la compensazione Compensazione Redditi 2022 Transizione 4.0
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