Il Piano Transizione 4.0 (che sostituisce il precedente Piano Impresa 4.0) ha introdotto una novità sfuggita alla maggior parte dei contribuenti ma, come abbiamo riscontrato, anche a tantissimi fornitori. Si tratta dell’obbligo di indicare in fattura l’intenzione di fruire del Credito d’Imposta.
Il comma “incriminato” è il 195, dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio). Il documento specifica infatti: “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194…”.
Se l’obbligo di conservare le fatture era scontato, appariva invece meno logico l’obbligo di indicare l’intenzione di usufruire dell’agevolazione fiscale.
Revoca del beneficio
Ma quanto scritto nella Legge appare inderogabile. Così, il 5 ottobre, rispondendo ad un interpello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le fatture e gli altri documenti privi della corretta dicitura non sono considerate ammissibili e questa mancanza comporta la “revoca del beneficio”, anche se la stessa Agenzia aggiunge: “fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria”.
In pratica, scrive l’Agenzia delle Entrate, “la fattura sprovvista del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione”
Come rimediare?
L’Agenzia delle Entrate ha comunque ammesso la possibilità di sanare questa carenza, ma tale correzione deve essere effettuata prima di un eventuale controllo dell’Agenzia stessa.
Nel caso delle fatture cartacee, infatti, il riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
Più complicato, ma non impossibile, intervenire anche sulle fatture elettroniche. In questo caso, infatti, “il beneficiario può stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile” e poi conservando tale documento come le comuni fatture.
In alternativa, sempre a fronte di una fattura elettronica incompleta, è ammessa “un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. In questo caso “il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI”