Le attrezzature possono godere dell'Iperammortamento? É questo uno dei quesiti ai quali l'Agenzia delle Entrate ha risposto, lo scorso 15 dicembre, attraverso la Risoluzione N. 152 E. L'Agenzia è infatti intervenuta in merito al “trattamento, ai fini dell’individuazione degli investimenti rilevanti, delle attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile”.
In particolare, viene ribadito nel documento, “ai fini della disciplina relativa all’iper ammortamento assumono rilevanza soltanto gli investimenti aventi ad oggetto i beni elencati nell’allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 e che, a stretto rigore, le attrezzature e gli altri cespiti strumentali non rientranti nella definizione di macchina di cui all’articolo 2, lettera a), della Direttiva 2006/42/CE, non sono riconducibili autonomamente ad alcuna delle categorie di beni elencati nel predetto allegato A”.
La Risoluzione N. 152/2 lascia però aperto uno spiraglio: “Si ritiene che gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell’ambito dello specifico processo produttivo possano assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale”.
Il documento continua chiarendo che “si tratta di una tematica simile a quella affrontata in relazione alla disciplina di detassazione degli investimenti in macchinari prevista dall’articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (c.d. Tremonti-ter), che, come noto, annoverava tra i beni agevolabili esclusivamente quelli classificabili nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Infatti, in applicazione di tale disciplina, con risoluzione n. 91/E del 17 settembre 2010, è stato riconosciuto che la detassazione poteva riguardare anche beni ricompresi in altre divisioni della tabella Ateco purché si trattasse di cespiti “indispensabili”, vale a dire assolutamente necessari al funzionamento del bene classificato nella divisione 28 e costituenti, al contempo, normale dotazione del bene principale”.
Il limite al 5%
Tale impostazione di principio, in linea generale, può essere adottata anche agli effetti dell’odierna disciplina agevolativa. Pertanto, verificandosi i due presupposti sopra indicati (e cioè che le attrezzature siano assolutamente necessarie per il funzionamento del macchinario e che ne costituiscano normale dotazione), l’iper ammortamento potrà estendersi anche al costo di tali attrezzature e accessori. Naturalmente, con riguardo al meccanismo di fruizione del beneficio, assumerà rilievo, di regola, il coefficiente di ammortamento specificamente previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 per le attrezzature.
Malgrado questa concessione, la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato come “con specifico riferimento alla individuazione delle attrezzature e degli accessori che costituiscono “normale dotazione” del macchinario, potrebbero generarsi incertezze in sede applicativa in considerazione della varietà di situazioni riscontrabili nei differenti settori economici e in relazione alle caratteristiche tecniche dei diversi cespiti”.
Per ragioni di semplificazione e di certezza, sia per i contribuenti che per gli Uffici chiamati ad effettuare le attività di controllo, l'Agenzia delle Entrate ha quindi stabilito la possibilità di individuare “in via amministrativa, un limite quantitativo forfetario entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene dell’allegato A costituiscono “normale dotazione” del bene medesimo”. Un limite che l'Agenzia ha fissato al 5% del costo del bene principale rilevante agli effetti dell’iper ammortamento.
Nel limite di tale importo, quindi, si può presumere che le dotazioni possano essere considerate accessorie, sempreché, ovviamente, i costi di tali dotazioni siano effettivamente sostenuti e debitamente documentati.
“Resta ferma la facoltà per l’impresa di applicare l’iper ammortamento sulle attrezzature ed accessori in questione anche per l’importo che eccede il predetto limite del 5%. Tuttavia, in questo caso sarà onere del contribuente dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione”.
Si ritiene, infine, che “le soluzioni sopra indicate possano trovare applicazione tanto nel caso in cui gli elementi accessori vengano acquisiti in uno con l’atto di investimento nel bene principale, sia nel caso in cui vengano acquisiti separatamente anche presso altri fornitori”.