Gli impianti tecnici di servizio sono normalmente esclusi dall’eleggibilità, secondo la prassi adottata per gli incentivi 4.0. In quanto, a prescindere dalle caratteristiche tecnologiche degli impianti tecnici di servizio stessi, non risultano direttamente correlati al funzionamento delle nuove macchine o degli impianti ammissibili al beneficio. Vi è da dire che in caso di attività non produttive, quali quelle connesse ai servizi – ad esempio nel caso di un albergo o struttura recettizia – tali impianti sono di fatto alla base dell’erogazione dei servizi stessi. Si possono pertanto considerare ammissibili all’incentivo Transizione 5.0. in qualità di beni strumentali.
Difatti gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all’incentivo Transizione 5.0. nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente ed il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.
In particolare questi impianti sono riconducibili alla voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni“.
Restano comunque esclusi i sistemi di produzione di energia (ad esempio centrali termiche) salvo si tratti di sistemi di elettrificazione del calore alimentati da fonte rinnovabile, ammissibili in quanto impianti di autoproduzione previsti dall’art.7, lettera C del Decreto attuativo.
L’eccezione delle macchine agricole
Le macchine agricole possono comunque beneficiare dell’incentivo Transizione 5.0 anche se non sono classificabili come trattori. Se in quanto veicoli semoventi progettati per svolgere autonomamente lavorazioni agricole specifiche.
Stando alla definizione del regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628 i veicoli agricoli e forestali per poter fruire dell’incentivo Transizione 5.0 devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0. tre condizioni:
- L’uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile.
- L’ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo;
- La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.
Da Stage I a Stage V
Il passaggio ad un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente).
È da precisare che in caso di investimento in un bene strumentale che sostituisca un bene esistente non è obbligatorio vendere o dismettere il bene sostituito.
Tuttavia mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in sede di eventuale accertamento
Le macchine agricole:
- semoventi
- con motore endotermico
- alimentate a combustibile fossile
- per le quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile,
- aventi destinazione d’uso come macchine agricole e/o forestali semoventi e marcate CE secondo la direttiva macchine
- non omologate in base al regolamento UE 167/2013
possono comunque beneficiare dell’incentivo Transizione 5.0. anche se non sono classificabili come trattori ai sensi del punto 8 dell’art.3 del regolamento.
Trattori e Co., quando accedono
Queste macchine, pur non rientrando formalmente nella definizione di “veicolo agricolo e forestale“ o di “trattore“ sono comunque considerate ammissibili all’agevolazione in quanto veicoli semoventi progettati per svolgere autonomamente lavorazioni agricole specifiche.
A differenza dei trattori agricoli hanno una funzione operativa autonoma e sono costruite per effettuare specifiche lavorazioni nel settore agricolo e forestale. Eseguendo con un solo macchinario lavorazioni che sarebbero altrimenti svolte in maniera “combinata“ dal trattore con attrezzature trainate o portate. Lo spirito della norma intende infatti includere anche tali macchine agricole poiché svolgono un ruolo chiave nelle attività agricole e forestali, pur non rientrando nella definizione stretta di trattori.
In definitiva se si è in presenza di beni strumentali alla base dell’erogazione dei servizi e se le macchine agricole sono progettate per svolgere autonomamente lavorazioni agricole specifiche l‘incentivo Transizione 5.0. è alle porte!
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Maria Chiara Di Carlo
Per qualsiasi approfondimento relativo all‘incentivo Transizione 5.0. sarà sempre possibile rivolgersi a studio.lavecchia@gmail.com