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    “Il requisito di Interconnessione è quindi vivo e vegeto più che mai!”

    By Massimiliano Cassinelli07/08/2018Updated:10/02/20203 Mins Read
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    Marco Belardi, presidente della Commissione UNINFO Tecnologie abilitanti per Industry 4.0, spiega la corretta interpretazione della Circolare 1 agosto 2018 n. 295485

    All'indomani della pubblicazione dell'articolo “Iperammortamento: quando l’interconnessione non serve più”, Marco Belardi, che da giugno del 2017 è presidente della Commissione UNINFO Tecnologie abilitanti per Industry 4.0 – UNI/CT 519. Ha pubblicato su Linkedin un post (offensivo nei confronti del sottoscritto) in cui spiega la corretta interpretazione della Circolare 1 agosto 2018 n. 295485.

    Tralasciando le considerazioni offensive del presidente, riportiamo per completezza d'informazione quanto scritto nel post:

    “La Circolare direttoriale 23 maggio 2018, n. 177355 aveva ben chiarito come il requisito di interconnessione, definito nel par. 6.3 della Circolare Agenzia delle Entrate – MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017, assuma caratteristiche più restrittive per i beni del primo gruppo dell’allegato A per i quali viene richiesto anche l’«interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program».

    Non sarà sfuggito agli addetti ai lavori che questa nuova circolare ammette, solo per le specifiche fattispecie citate, che l’applicazione della disciplina agevolativa non richieda necessariamente che il bene sia in grado di ricevere in ingresso istruzioni e/o part program; ciò non toglie che, oltre al soddisfacimento di tutti gli altri requisiti (in particolare quello di “integrazione automatizzata), l’interconnessione, cosi come definita al 6.3 citato, permanga a tutti gli effetti, ovvero:

    «Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:

    scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.

    sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP)».

     

    Il requisito di Interconnessione è quindi vivo e vegeto più che mai!

     

    Inoltre viene anche snellito il requisito ulteriore 2, escludendo, solo per queste macchine, l’obbligo di “adattività alle derive di processo”, mantenendo tuttavia il vincolo del “monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo”, con la stessa finalità di evitare inutili implementazioni ulteriori a bordo macchina o costosi dispositivi per raggiungere il rispetto del requisito originale.

     

    In qualità di Presidente dell’UNI/CT 519 "UNINFO Tecnologie abilitanti per Industry 4.0", segnalo che è in corso di redazione e vedrà probabilmente la luce entro l’inizio dell’autunno, uno specifico Technical Report (UNI/TR "Tecnologie Abilitanti per Industria 4.0 – Integrazione ed interconnessione: aspetti principali ed esempi"), predisposto dal comitato di redazione e curato dai colleghi Giuliano Rosati ed Ugo Gecchelin, al fine di fornire definizioni operative, chiarimenti ed eventualmente esempi per un’interpretazione condivisibile e convergente dei requisiti, nonché per favorire i processi di standardizzazione”.

     

     

    Circolare 1 agosto 2018 interconnessione Marco Belardi Mise n. 295485
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    Massimiliano Cassinelli

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