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    Sei qui:Home»Approfondimenti»ZLS – Zone Logistiche Semplificate: pubblicato il decreto

    ZLS – Zone Logistiche Semplificate: pubblicato il decreto

    By Redazione BitMAT03/04/2024Updated:03/04/20246 Mins Read
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    Pubblicato in Gazzetta il decreto che istituisce la creazione delle ZLS – Zone Logistiche Semplificate, con importanti novità per le aree non territorialmente adiacenti all’Area portuale

    E’ stato pubblicato in Gazzetta il Decreto del Presidente del Consiglio che istituisce le Zone Logistiche Semplificate – ZLS. Il provvedimento, articolato in 15 articoli e pubblicato nella Serie Generale n. 77 del 02/04/2024, entrerà in vigore il prossimo 17 aprile e contiene una serie di indicazioni che, per alcuni versi, ricalcano quanto già previsto dalle Zone Economiche Speciali – ZES. Il testo integrale del Decreto, che gli esperti di BitMAT stanno studiando e del quale vi riferiremo in modo approfondito nei prossimi giorni, contiene una serie di novità importanti,

    In particolare si evidenzia che la ZLS deve ricomprendere almeno un’Area portuale e può includere anche aree, nella medesima regione, non territorialmente adiacenti all’Area portuale. È però necessario che tali aree presentino un nesso economico funzionale con l’Area portuale oggetto dell’agevolazione. Il Decreto specifica che il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attivita’ economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico di cui all’articolo 5, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

    Quali vantaggi nelle ZLS?

    L’articolo 5 precisa che nelle ZLS e nelle ZLS interregionali  possono  essere  istituite zone franche doganali intercluse.

    Mentre nell’articolo 12 viene illustrato uno dei vantaggi principali, ovvero la semplificazione delle procedure burocratiche: “i progetti inerenti alle attivita’ economiche ovvero all’insediamento di attivita’ industriali, produttive e logistiche  all’interno  della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d’attivita’  o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica”. Questo significa che “nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti  gli atti di autorizzazione, assenso e  nulla  osta  comunque  denominati, previsti  dalla  vigente  legislazione  in  relazione  all’opera   da eseguire, al progetto da approvare o all’attivita’  da  intraprendere nell’area ZLS.  La  domanda  di  autorizzazione  e’  presentata  allo sportello unico.

    Inoltre le “opere per la realizzazione  di progetti inerenti alle attivita’ economiche  ovvero  all’insediamento di attivita’ industriali, produttive e logistiche  nell’area  ZLS  da parte di soggetti pubblici  e  privati  sono  di  pubblica  utilita’, indifferibili ed urgenti”.

    Un aspetto al quale prestare attenzione è relativo al fatto che, qualora in una delle regioni di cui al comma 1 ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell’ambito di una di tali Autorità rientrino scali posizionati geograficamente in regioni differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda ZLS, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all’Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti. Le aree retroportuali possono far parte della ZLS anche se ricadono in altre regioni in cui sono presenti aree portuali.

    L’articolo 5 approfondisce la “Proposta di istituzione e Piano di sviluppo strategico ZLS”. Viene infatti spiegato che il Presidente della regione, o congiuntamente i Presidenti delle regioni in caso di ZLS interregionale, definiscono tra l’altro:

    l’indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione, nei limiti dell’intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;

    Quanto dura una ZLS?

    Il comma 2 dell’articolo 7 definisce, con chiarezza, i limiti temporali delle ZLS. Viene infatti sottolineato come la durata della ZLS è fissata in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di cui al Piano di sviluppo strategico che non può, comunque, essere inferiore a sette anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio delle attività svolte e da completare.

    Ridurre i tempi autorizzativi

    In fase di definizione dei dettagli operativi, il decreto dedica uno spazio significativo alla riduzione dei tempi autorizzativi. Il comma 4 dell’articolo 12 specifica infatti che “Le nuove  imprese  e  quelle  gia’  esistenti,  che  avviano  un programma di attivita’ economiche imprenditoriali o  di  investimenti di natura incrementale in tutta l’area ZLS,  usufruiscono,  altresi’, delle seguenti misure di semplificazione:

    1. a) sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2  e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d’impatto  ambientale  (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS)  e  autorizzazione  integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia  di  autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004,    42,  e  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,  in  materia  di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui  al  decreto  del Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  in  materia edilizia;  alla  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  in  materia   di concessioni demaniali portuali;
    2. b) fatto salvo quanto  previsto  dall’articolo  38  del  decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riguardo alla localizzazione ed alla approvazione del progetto delle opere, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati,  la cui adozione richiede l’acquisizione di pareri,  intese,  concerti  o altri atti di assenso di  competenza  di  piu’  amministrazioni  sono adottati ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,  241; i termini ivi previsti sono ridotti della meta’ e sono  altresi’ ridotti alla meta’ i termini di cui  all’articolo  17-bis,  comma  1, della citata legge n. 241 del 1990;
    3. c) i termini di cui alle lettere a) e b) previsti per il rilascio di autorizzazioni,   approvazioni,   intese,   concerti,    pareri, concessioni, accertamenti  di  conformita’  alle  prescrizioni  delle norme e dei piani urbanistici ed  edilizi,  nulla  osta  ed  atti  di assenso, comunque denominati, degli  enti  locali,  regionali,  delle amministrazioni centrali, nonche’ di tutti gli altri competenti  enti e agenzie sono da considerarsi perentori e, decorsi inutilmente  tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole;
    4. d) per  le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  previste dall’articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017  in  relazione agli investimenti effettuati nelle  zone  ammissibili  agli  aiuti  a finalita’ regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3),  lettera c),  del  Trattato  sul  funzionamento   dell’Unione   europea,   gli interventi relativi agli oneri  di  urbanizzazione  primaria  di  cui all’articolo 16, comma 7, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  sono  realizzati entro il termine perentorio di  novanta  giorni  dalla  presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei  servizi di pubblica utilita’. In caso di ritardo si applica l’articolo  2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     

    Maria Chiara Di Carlo

     

    Per supporto è possibile rivolgersi a studio.lavecchia@gmail.com

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