Come per già stato previsto dalla Legge 56/2024, a differenza di quanto previsto dal Piano Transizione 4.0, per Transizione 5.0 la procedura risulta essere decisamente più articolare e farraginosa, in quanto dovrà rispettare i seguenti passaggi:
1. Per l’accesso al beneficio e al fine di garantire il monitoraggio delle risorse disponibili, l’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, nonché l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all’articolo 17. La comunicazione preventiva è corredata, tra l’altro, dalla certificazione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a).
2. Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, anche a copertura parziale dell’importo del credito individuato dalla comunicazione preventiva, ferma restando la successiva integrazione sino a concorrenza dell’importo oggetto della predetta comunicazione nel caso di nuova disponibilità di risorse. In caso di dati non correttamente caricati ovvero di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, il GSE entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva comunica all’impresa i dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora la documentazione trasmessa nei predetti termini risulti idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro cinque giorni dalla presentazione, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024.
3. Nel caso di indisponibilità delle risorse di cui al comma 21 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, ferma restando la verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza dei documenti e delle informazioni rese, la comunicazione preventiva si intende in ogni caso trasmessa. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa, la quale conferma entro dieci giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa. Entro cinque giorni dall’avvenuta conferma, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.
4. A seguito dell’avvenuta prenotazione, l’impresa trasmette apposite comunicazioni periodiche volte a confermare l’avanzamento del progetto di innovazione e in particolare:
a) entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato ai sensi dei commi 2 e 3, una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all’articolo 6 sia degli investimenti di cui all’articolo 7, contenente gli estremi delle fatture;
b) entro il 31 dicembre 2024 una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo acconto, in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all’articolo 6 sia degli investimenti di cui all’articolo 7, nel caso in cui il progetto di innovazione è completato entro il 30 aprile 2025, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, contenente gli estremi delle fatture.
5. Entro cinque giorni dalla data di presentazione di ciascuna comunicazione periodica, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell’importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato. In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili ovvero di documentazione o informazioni incomplete, le integrazioni sono richieste e rese nelle medesime modalità e temini previste dal comma 2, secondo e terzo periodo.
6. A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti all’articolo 17. La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera b), e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’articolo 15 nonché della certificazione di cui all’articolo 16.
7. Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato. In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili ovvero di documentazione o informazioni incomplete, le integrazioni sono richieste e rese nelle medesime modalità e termini previste dal comma 2, secondo e terzo periodo. Restano in ogni caso ferme le attività di controllo e le cause di decadenza, nonché i conseguenti atti di recupero previsti dagli articoli 19, 20 e 21.
8. Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 7. Il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo del credito d’imposta oggetto della comunicazione di cui al comma 7, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
9. Le comunicazioni trasmesse dall’impresa ai sensi del presente articolo, sottoscritte dal legale rappresentante, comprensive dei relativi allegati, sono trasmesse dalle imprese esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma informatica “Transizione 5.0”, accessibile tramite SPID nel sito istituzionale del GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili entro cinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
10. Ad eccezione della comunicazione di cui al comma 4, lettera b), il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei termini e nelle modalità previste dai commi da 2 a 7 del presente articolo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.
11. La comunicazione preventiva di cui al comma 1 è trasmessa in relazione a una struttura produttiva per la quale:
a) non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione oggetto di comunicazioni preventive già trasmesse, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui al comma 10;
b) siano stati completati progetti di innovazione oggetto della procedura di cui al presente articolo in relazione ai quali il GSE ha comunicato l’importo del credito utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 7.
12. La comunicazione di completamento di cui al comma 6 e le comunicazioni periodiche di cui al comma 5, non possono, in ogni caso, avere ad oggetto progetti di innovazione con investimenti in beni o attività diversi da quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 1.
13. Il credito d’imposta oggetto della comunicazione di cui al comma 7 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale il progetto di innovazione è completato ai sensi dell’articolo 4, comma 4.
Articolo realizzato con il contributo del revisore contabile specializzato in finanza agevolata Luigi Lavecchia – studio.lavecchia@gmail.com
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Articolo in fase si aggiornamento. Altri articoli sul Decreto Attuativo del Pian Transizione 5.0 sono in pubblicazione su questa testata.
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