La disciplina del Piano Transizione 5.0 comporta una vera e propria agevolazione – sotto forma di credito d’imposta – per i progetti di innovazione avviati dal 1 gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, che dimostrino una riduzione dei consumi energetici. Essi avranno ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi e strumentali all’esercizio d’impresa. Ma un bene strumentale deve soddisfare un nuovo requisito per essere considerato in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe. Ossia la capacità di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Posto questo non vi saranno vincoli relativi a dimensioni, potenza, o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo.
Non vi è, inoltre, l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.
Minori consumi, anche senza misurare
Il miglioramento dell’efficienza energetica (e quindi dei consumi) ora è documentabile attraverso evidenze basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale. Mentre l’ammontare del credito d’imposta è cumulabile.
Il miglioramento dell’efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale.
Quali:
1) Dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti la conformità del bene a determinati standard.
O utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici in sostituzione di analoghe unità, anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;
2) Report di prova prodotti dal costruttore;
3) Certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.
Quando basta l’ammortamento?
La verifica della condizione per cui i beni sostituiti devono essere “interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio” deve essere operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile.
Eventuali rivalutazioni contabili dei beni non assumeranno rilevanza ai fini della verifica della condizione per cui i beni sostituiti devono essere interamente ammortizzati da almeno 24 mesi.
L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla percentuale di riduzione dei consumi energetici.
Cumulabilità, adesso è approvata
Tuttavia il credito d’imposta ora è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione Europea. A condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
Il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare.
Inoltre il credito d’imposta Transizione 5.0. è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica. Fermo restando il non superamento del costo sostenuto con il credito per investimenti nella Zona Economica speciale per il Mezzogiorno ZES unica e nella Zona logistica semplificata.
Se si pensa dunque nel dettaglio alla qualità dei beni strumentali, al miglioramento dell’efficienza energetica, alla cumulabilità del credito d’imposta e più in generale all’ampliamento dell’ambito di applicazione del credito d’imposta (riconosciuto alle imprese e alle società di servizi energetici Esco) e alla semplificazione delle procedure non si può non ravvisare un potenziamento della disciplina relativa al Piano Transizione 5.0.
Le cinque novità – sul piano generale e nel dettaglio -potranno così essere sfruttate non solo in forma vantaggiosa relativamente alla cumulabilità del credito d’imposta. Ma anche in maniera proficua circa l’aumento di capacità di ogni bene strumentale edi in quanto a miglioramento dell’efficienza energetica.
Il tutto grazie alla competenza e all’esperienza di validi professionisti, sempre aggiornati sulle ultime novità!
Maria Chiara Di Carlo
Per ulteriori chiarimenti sulle novità relative alla disciplina del Piano Transizione 5.0. è possibile rivolgersi a studio.lavecchia@gmail.com