Il Consiglio dei Ministri del 21 dicembre ha concesso un’importate proroga, auspicata dall’intero mercato ma ufficializzata solo al termine della riunione. Il nuove Decreto Milleproroghe, il cui documento ufficiale non è ancora stato diffuso, prevede infatti una proroga, sino al 31/12/2023 per l’interconnessione dei beni Industria 4.0 sottoscritti nel corso del 2022.
Nel comunicato stampa, diffuso al termine della riunione, si legge infatti “In materia di credito d’imposta, considerate le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la consegna dei beni strumentali materiali acquistati entro il 31 dicembre 2022, sempre a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di un acconto non inferiore al 20% del corrispettivo pattuito”.
Cosa comporta la proroga?
In virtù di questa proroga, tutti i beni 4.o, per i quali un’azienda ha versato un acconto almeno del 20% ed ha ricevuto l’accettazione da parte del venditore possono godere del Credito d’Imposta al 40% (percentuale che sale al 50% per i beni immateriali) purché l’interconnessione avvenga (e sia verificata) entro il 31 dicembre 2023 e non entro il 30 giugno 2023 come previsto dalla Legge di Bilancio attualmente in vigore.
Cosa dice la Legge in vigore
LA LEGGE DI BILANCIO 2023 E’ ATTUALMENTE IN APPROVAZIONE, AL MOMENTO OCCORRE QUINDI RIFERSI ALLA LEGGE IN VIGORE
L’articolo 1, commi 43 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (più nota come Legge di Bilancio 2022), reca ulteriori conferme in termini di sostegno al Piano Nazionale Transizione 4.0. La recente Legge di Bilancio ha confermato la validità delle misure a supporto delle imprese, fino al dicembre 2025 (con la “classica” coda al giugno 2026). Anche se con importi ridotti (pur se con possibilità di cumulo con il PNRR) è questa un’ulteriore dimostrazione, che consentirà alle imprese di pianificare i propri investimenti con maggiori certezze in termini di agevolazioni, per un periodo di 4 anni. Rimane valido quanto definito dalla precedente Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178) fino al 31 dicembre 2022, con coda fino al 30 giugno 2023, in quanto le indicazioni della nuova Legge di Bilancio sono soprattutto delle modifiche della precedente.
Cambiano le scadenze con la proroga
- il comma 1051 viene modificato (sopprimendo le scadenze attuali – testo evidenziato con caratteri barrati e inserendo un nuovo comma – testo in grassetto):
- A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 (QUESTA DATA E’ OGGETTO DELLA PROROGA), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
La Legge di Bilancio 2022 riduce il Credito
- viene aggiunto il comma 1057-bis (riducendo le percentuali del credito di imposta dei beni dell’Allegato A):
1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Novità per i beni immateriali
- viene riscritto il comma 1058 (spostando il termine per il credito d’imposta del 20% dei beni dell’Allegato B al 31 dicembre 2023, con coda al 30 giugno 2024):
- Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza.
- viene aggiunto il comma 1058-bis (riducendo il credito d’imposta dei beni dell’Allegato B al 15% al 31 dicembre 2024, con coda al 30 giugno 2025):
1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
- viene aggiunto un comma 1058-ter (riducendo il credito d’imposta dei beni dell’Allegato B al 15% al 31 dicembre 2025, con coda al 30 giugno 2026):
1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
- modificando di conseguenza i precedenti riferimenti ai vari commi da 1054 a 1058 ai nuovi ultimi commi 1058-ter.
Riassumendo queste indicazioni della Legge di Bilancio 2022 in tabelle, possiamo quindi ridefinire i benefici fiscali in termini di nuove aliquote, scaglioni e periodi di imposta, così:
Periodo 16/11/2020-31/12/2021, con coda fino al 30/06/2022, per beni prenotati entro il 31/12/2021:
Aliquota CdI | Importo investimento | Quote annue | |||
Beni materiali (vd. Allegato A Legge 232/2016 e s.m.i.) | |||||
50% | fino a | 2.500.000,00 € | 3 | ||
30% | da | 2.500.000,00 € | a | 10.000.000,00 € | 3 |
10% | da | 10.000.000,00 € | a | 20.000.000,00 € | 3 |
0% | oltre | 20.000.000,00 € | – | ||
Beni immateriali (vd. Allegato B Legge 232/2016 e s.m.i.) | |||||
20% | fino a | 1.000.000,00 € | 3 | ||
0% | oltre | 1.000.000,00 € | – |
Periodo 01/01/2022-31/12/2022, con coda fino al 30/06/2023, per beni prenotati entro il 31/12/2022:
Aliquota CdI | Importo investimento | Quote annue | |||
Beni materiali (vd. Allegato A Legge 232/2016 e s.m.i.) | |||||
40% | fino a | 2.500.000,00 € | 3 | ||
20% | da | 2.500.000,00 € | a | 10.000.000,00 € | 3 |
10% | da | 10.000.000,00 € | a | 20.000.000,00 € | 3 |
0% | oltre | 20.000.000,00 € | – | ||
Beni immateriali (vd. Allegato B Legge 232/2016 e s.m.i.) | |||||
20% | fino a | 1.000.000,00 € | 3 | ||
0% | oltre | 1.000.000,00 € | – |
BENI MATERIALI ECCO LA PROROGA
Periodo 01/01/2023-31/12/2025, con proroga fino al 30/06/2026, per beni prenotati entro il 31/12/2025:
Aliquota CdI | Importo investimento | Quote annue | |||
Beni materiali (vd. Allegato A Legge 232/2016 e s.m.i.) | |||||
20% | fino a | 2.500.000,00 € | 3 | ||
10% | da | 2.500.000,00 € | a | 10.000.000,00 € | 3 |
5% | da | 10.000.000,00 € | a | 20.000.000,00 € | 3 |
0% | oltre | 20.000.000,00 € | – |
BENI IMMATERIALI
Periodo 01/01/2023-31/12/2023, con coda fino al 30/06/2024, per beni prenotati entro il 31/12/2023:
Aliquota CdI | Importo investimento | Quote annue | ||
Beni immateriali (vd. Allegato B Legge 232/2016 e s.m.i.) | ||||
20% | fino a | 1.000.000,00 € | 3 | |
0% | oltre | 1.000.000,00 € | – |
Periodo 01/01/2024-31/12/2024, con coda fino al 30/06/2025, per beni prenotati entro il 31/12/2024:
Aliquota CdI | Importo investimento | Quote annue | ||
Beni immateriali (vd. Allegato B Legge 232/2016 e s.m.i.) | ||||
15% | fino a | 1.000.000,00 € | 3 | |
0% | oltre | 1.000.000,00 € | – |
Periodo 01/01/2025-31/12/2025, con coda fino al 30/06/2026, per beni prenotati entro il 31/12/2025:
Aliquota CdI | Importo investimento | Quote annue | ||
Beni immateriali (vd. Allegato B Legge 232/2016 e s.m.i.) | ||||
10% | fino a | 1.000.000,00 € | 3 | |
0% | oltre | 1.000.000,00 € | – |
Nota: si ricorda che per “prenotazione” (oggetto della proroga) si intende che l’ordine del bene risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il termine indicato.
Dicitura
Rimane sempre l’obbligo di apposizione nelle fatture dei fornitori della dicitura “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058-ter di cui all’art. 1 della legge 178/2020, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 1062 della legge 178/2020)”
AGGIORNAMENTO
Precisiamo che, contrariamente al comunicato stampa ed alle affermazione dei Ministro, il Decreto Milleproroghe non contiene l’annunciata proroga al 31/12/2023.
La Legge di Bilancio 2033, al comma 423, recita però:”423. All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 30 settembre 2023 »”.
Questo significa che la consegna dei beni “4.0” prenotati nel corso del 2022 può essere completata entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno 2023.
ATTENZIONE: IL COMUNICATO STAMPA E’ STATO SMENTITO DAI SUCCESSIVI PASSAGGI NORMATIVI. GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI IN MATERIA SONO DISPONIBILI IN QUESTO ARTICOLO: