Il Piano Nazionale Transizione 5.0 propone un Credito d’Imposta sino al 45% dell’investimento. Si tratta di un incentivo significativo, ma che non esclude la possibilità di accedere ad altri contributi statali. Occorre quindi valutare se Transizione 5.0 sia cumulabile o meno.
Le regole, che in parte smentiscono la Legge 56/2024, sono dettate dall’art. 11 del Decreto Attuativo, interamente dedicato proprio alla possibilità di cumulo.
Al comma 1 viene chiarito che “Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, non porti al superamento del costo sostenuto”. Questo significa che è possibile, ad esempio, sfruttare anche gli incentivi offerti dalle Leggi Regionali o da altre forme di sostegno, purché quest’ultime non siano finanziate dai fondi strutturali o dal PNRR.
La ZES Unica non è cumulabile
Attenzione, però, a quanto specificato al comma 2, dove si legge: “Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95″.
La non cumulabilità con i vantaggi offerti da Industria 4.0, Zes unica e ZLS, del resto, erano note da tempo. Interessante infine notare che, come specificato al comma 3 dell’articolo 12, nel caso in cui un’azienda, alla fine del processo scopra di non aver ottenuto i risparmi energetici attesi, potrà comunque “ripiegare” sul Credito d’Imposta previsto dal Piano Industria 4.0.
Dalla nuova versione del documento sono invece scomparsi i riferimenti relativi alla cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea.
La dicitura diventa obbligatoria
Il Decreto Legge 39 del legge 29 marzo 2024 e la successiva Legge 56/2024 imponevano, per l’accesso al beneficio fiscale previsto da Transizione 5.0, l’obbligo di una dicitura (sui documenti di acquisto) che facesse riferimento al Decreto stesso, pena la revoca dell’agevolazione.
Le aziende che avevano ricevuto fatture e DDT prima del 29 marzo sarebbe però stato impossibile soddisfare tale obbligo. E, anche nei mesi successivi, numerosi fornitori non hanno recepito tale indicazione.
Una sorta di “mini-sanatoria” arriva con il Decreto Attuativo, che al comma 3 dell’articolo 20, specifica che “l’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile per le attività di vigilanza e controllo tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all’effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, ivi comprese le certificazioni e le perizie di cui agli articoli 15, 16 e 17, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta di cui all’articolo 12 del presente decreto”.
Questo significa, tra le righe, che la dicitura con il riferimento al Decreto Legge che istituisce Transizione 5.0 diventa tassativa solo in seguito alla pubblicazione in Gazzetta del Decreto Attuativo sottoscritto dalla Corte dei Conti.
Il testo integrale del Decreto_attuativo_Transizione_5.0_signed, firmato dai Ministri Urso e Giorgetti è comunque stato diffuso e contiene alcune interessanti novità e precisazioni, che analizziamo in una serie di articoli di approfondimento che potete trovare ai seguenti link.