Benché i dubbi fossero ancora pochi, dopo aver ottenuto la fiducia al Senato, la Legge di Bilancio è stata approvata anche alla Camera. Per “blindare” il provvedimento, infatti, il Governo ha raggruppato l’intera Legge in un unico articolo, chiedendo poi il voto di fiducia ai parlamentari. Una fiducia ottenuta nella serata del 29 dicembre, tra le proteste della minoranza.
Le votazioni, in realtà, continuano anche oggi, ma sono in discussione solo gli articoli dal 2 al 18, che non riguardano l’iperammortamento.
Come avevamo scritto all’indomani dell’approvazione in Senato, il Maxiemendamento alla Legge di Bilancio 2019 conferma la riduzione dell’iperammortamento per i grandi impianti, ma la maggiorazione sarà del 170% per le Pmi. Nel dettaglio, sono ben quattro i commi in cui vengono richiamate le agevolazioni del Piano Industria 4.0.
Confermato l’iperammortamento
Il comma 33, contiene le prime note positive relative alla nuova Finanziaria:
Comma 33. “Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 », le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 34 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.
Questo comma conferma, quindi, la proroga di un anno dei benefici connessi all’iperammortamento e rimuove i timori, diffusi nelle ultime settimane, di una norma retroattive che avrebbe tolto i benefici fiscali per la macchine non interconnesse nel corso del 2018.
Iperammortamento al 270%
Ma la novità più interessante, è contenuta nel comma successivo.
Comma 34: “La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 1O milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
Questo comma conferma l’attenzione alla crescita delle Pmi italiane, che spesso faticano a innovare. L’iperammortamento per i beni strumentali passa così dall’attuale 250%, ad un ancor più significativo 270%. Vengono però sacrificati gli investimenti dei grandi impianti produttivi, poiché oltre i 2,5 milioni di euro l’iperammortamento sarà “solo” del 200%, per poi scendere al 150% nella fascia compresa tra 2,5 e 10 milioni. Ancora minori, infine le agevolazioni oltre i 10 milioni, sino ad essere annullate per importi superiori a 20 milioni.
Il Ministero non ha ancora specificato se il limite dei 2,5 milioni (così come quelli dei 10 e dei 20 milioni) riguarda il singolo bene/linea produttiva o la somma degli investimenti di un’azienda.
Agevolazioni anche per il software
Un’ultima nota riguarda gli investimenti in “beni immateriali”, ovvero i software.
Comma 35: “Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 33 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 33, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”.
Quindi, per le aziende che hanno installato nuove macchine e impianti conformi al Piano Industria 4.0, è confermata la possibilità di ottenere sgravi anche per i nuovi software legati alla produzione. In questo caso, infatti, l’iperammortamento è fissato al 140%, una percentuale decisamente inferiore rispetto a quanto concesso per i beni materiali, ma comunque significativa.
Attenzione alle scadenze
L’ultimo comma conferma la necessità, per ottenere le agevolazioni, di seguire l’iter già esistente.
Comma 36. “Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 33 e 35, l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.
Non del tutto chiaro, al momento, il destino dei beni acquistati nel 2017. Secondo una prima interpretazione, per poter accedere ai benefici fiscali, dovevano necessariamente essere interconnessi e certificati entro il 31 dicembre del 2018. Un’interpretazione meno rigorosa della norma, invece, lascerebbe spazio alla possibilità di godere comunque delle agevolazioni, anche a fronte di un’interconnessione successiva. Al momento, comunque, il Ministero delle Finanze non si è ancora espresso ufficialmente e riteniamo opportuno suggerire di adeguarsi all’interpretazione più restrittiva.
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