L’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, reca significative conferme in termini di sostegno al Piano Nazionale Transizione 4.0. La recente Legge di Bilancio ha confermato la validità di importanti misure a supporto delle imprese, fino a giugno 2023. Una dimostrazione forte, che consentirà alle imprese di pianificare i propri investimenti con maggiori certezze in termini di agevolazioni.
Chi può accedere alle agevolazioni 4.0?
Vediamo brevemente quali sono i punti salienti. Per prima cosa il perimetro dei soggetti beneficiari ed il tipo di agevolazione restano i medesimi: tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31/12/2022 l’ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti pari al 20%), potranno godere di un credito d’imposta. L’intensità dell’agevolazione varia a seconda della tipologia di beni e dell’anno in cui viene sostenuto l’investimento, come meglio precisato di seguito.
Per quanto riguarda gli investimenti in beni nuovi diversi da quelli riportati negli Allegati A e B (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), quindi non 4.0 (ex superammortamento):
– dal 16 novembre 2020, fino al 31 dicembre 2021 (ovvero giugno 2022, se l’ordine viene accettato e avviene il pagamento dell’acconto pari al 20%), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% (elevato a 15% in caso si tratti di strumenti e dispositivi destinati al lavoro agile);
– dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero giugno 2023, se sussistono le condizioni), il credito d’imposta riconosciuto è pari al 6%.
Percentuali molto allettanti spettano per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (ex iperammortamento). In questo caso dobbiamo distinguere beni materiali da quelli immateriali.
Per i beni materiali 4.0 (ricompresi nell’allegato A), il credito d’imposta ammonta:
– al 50% per investimenti fino a 2,5 mln, 30% per investimenti tra 2,5 e 10 mln, 10% per investimenti tra i 10 ed i 20 mln di euro. Tali percentuali sono applicabili agli investimenti che decorrono dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022 se sussistono le condizioni).
– Per gli investimenti che decorrono invece dal 1° gennaio 2022 a giugno 2023, il credito d’imposta riconoscibile è pari al 40% fino a 2,5 mln €, 20 % per investimenti tra i 2,5 e i 10 mln e sempre il 10% per la quota di investimenti tra i 10 e i 20 mln €.
Per quanto attiene invece i beni immateriali 4.0 (presenti nell’allegato B), il credito d’imposta è pari al 20% per entrambi i periodi temporali sopracitati, quindi per investimenti a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero giugno 2023).
Credito d’imposta in tempi ridotti
Tra le principali e più attese novità segnaliamo la possibilità di fruire del credito d’imposta in tre quote annuali di pari importo (anziché 5), a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per i soggetti con un volume di ricavi inferiori ai 5 mln € e solamente in relazione agli investimenti previsti ai sensi del comma 1054 (beni non 4.0), il credito è fruibile in un’unica quota annuale. La possibilità di fruizione in un minor numero di quote annuali è una modifica fortemente migliorativa, anche per coloro i quali non dovessero riuscire a godere del credito in 3 anni (si tratta infatti di un limite inferiore, è comunque prevista la possibilità di compensare in più annualità se non si dovesse esaurire il credito in 3).
Il comma 1059 conferma anche la cumulabilità del credito d’imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto).
Quando serve la perizia asseverata?
Ultimo, ma non ultimo, tocchiamo il tema della perizia, che nelle ultime tre Leggi di Bilancio è stato oggetto di parziale trasformazione. Le imprese, oltre a conservare idonea documentazione atta a dimostrare l’effettivo sostenimento dei costi, sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o un perito iscritti agli albi, o un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche richieste dalla norma e siano stati interconnessi al sistema informativo aziendale. Soffermiamoci sul termine “asseverata”. Le Leggi di Bilancio precedenti hanno richiesto una perizia giurata prima, una perizia semplice poi, è importante quindi capire cosa cambia. Nel caso della perizia asseverata il perito si assume la responsabilità anche della verifica della veridicità delle informazioni fornite dall’azienda. La stessa cosa avveniva nel caso della perizia giurata che però prevedeva un atto di giuramento in un tribunale oppure dinnanzi ad un notaio. Nonostante di fatto non sia più imposto l’obbligo di giuramento può comunque essere fatto a discrezione del perito. Si sottolinea peraltro che qualora non si proceda al giuramento, l’invio del documento tramite PEC è necessario, ma non sufficiente. A titolo di ulteriore precisazione si può riassumere così:
Perizia
Indagine tecnica svolta da una professionista qualificato (nello specifico un ingegnere o un perito iscritto ad un Ordine professionale ed in regola con l’iscrizione), al fine di accertare “che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”. La perizia deve rispettare i modelli presenti nel sito del MiSE.
Perizia semplice
È la perizia redatta e firmata (anche digitalmente) dal tecnico, a seguito della raccolta delle informazioni e dell’elaborazione dei dati. Non è apposta alcuna asseverazione circa il contenuto della stessa e la “data certa” può essere riscontrata attraverso apposizione di marca temporale oppure di invio attraverso PEC.
Perizia giurata
La perizia giurata è il parere più forte dal punto di vista legale, in quanto, in caso di falsa attestazione giurata si configura il reato previsto all’art. 483 del codice penale. In questo caso il perito, oltre a redigere la relazione, assevera circa la veridicità dei contenuti e firma il documento di fronte ad un pubblico ufficiale (cancelliere o notaio), tale attività determina anche la “data certa” della perizia stessa.
Quindi la “Perizia asseverata” è la Perizia Giurata che non è fatta attraverso un pubblico ufficiale, anche se in Tribunale la pratica viene definita “Asseverazione di Perizia” dal Cancelliere di turno.
Si ricorda che, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 €, l’onere documentale può essere adempiuto anche attraverso una dichiarazione del Legale Rappresentante.
Rimane ancora l’obbligo di apposizione nelle fatture dei fornitori della dicitura “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058 di cui all’art. 1 della legge 178/2020, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 1062 della legge 178/2020)”
Il testo integrale della Legge di Bilancio 2021 “Legge “ è scaricabile a questo link
a cura di TEAM 4.0
dott.ssa Sonia Guida, sg@iperammortamenti.it
ing. Ugo Gecchelin, ug@iperammortamenti.it
ing. Giuliano Rosati, gr@iperammortamenti.it