L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 23 luglio, l’ennesima circolare per chiarire una serie di dubbio sulla corretta applicazione e interpretazione dei benefici fiscali previsti dal Piano Transizione 4.0. Tra gli altri argomenti, il documento (denominato Circolare 9/E), risponde alla domanda relativa al fatto che le reti di imprese possano beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Nella propria risposta, l’Agenzia delle Entrate specifica che, “il credito di imposta è riservato alle imprese residenti nel territorio dello Stato – incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti”.
Alla luce di tale premessa, viene specificato che al beneficio fiscale sono ammessi “enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata, le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), nonché le reti di imprese”. Il documento chiarisce però che “Con riferimento invece alla categoria della “rete-contratto”, si ricorda che, come precisato con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, l’adesione al contratto di rete non comporta l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete”.
Clicca qui per scaricare la versione integrale, in .pdf della Circolare 9 E 2021 dell’Agenzia delle Entrate.