L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 23 luglio, l’ennesima circolare per chiarire una serie di dubbio sulla corretta applicazione e interpretazione dei benefici fiscali previsti dal Piano Transizione 4.0. Tra gli altri argomenti, il documento (denominato Circolare 9/E), risponde alla domanda relativa al fatto che un soggetto che esercita come attività principale quella professionale e al contempo come attività secondaria quella di impresa possa beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 di cui ai commi 1056 e 1058 della legge di bilancio 2021. Una domanda dettata dal fatto che i professionisti sono esclusi dai benefici del Piano Transizione 4.0.
Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda che “in linea generale, i soggetti esercenti attività di impresa possono beneficiare sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “ordinari”, sia del credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, mentre gli esercenti arti e professioni possono accedere soltanto al credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “non 4.0”.
Il testo continua però precisando che “non si ravvisano, in linea di principio, preclusioni alla maturazione in capo al medesimo contribuente del credito d’imposta in relazione agli investimenti effettuati nell’ambito dell’attività imprenditoriale e di quella di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni”.
Viene però ricordato che “sarà cura del soggetto beneficiario, ai fini dei successivi controlli, provvedere, sul piano contabile e documentale, a separare correttamente le spese ammissibili considerate rilevanti per il calcolo del credito d’imposta”.
Clicca qui per scaricare la versione integrale, in .pdf della Circolare 9 E 2021 dell’Agenzia delle Entrate.