a cura di Ugo Gecchelin, Sonia Guida, Giuliano Rosati – TEAM 4.0
Nei giorni scorsi il Senato ha approvato il disegno di legge relativo al Bilancio di previsione 2020 e le nuove misure a sostegno degli investimenti non passano inosservate.
Gli strumenti messi in campo cambiano, ma restano finalizzati al sostenimento della transizione digitale delle imprese. In panchina super ed iperammortamento, sotto i riflettori ora c’è il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa (vedi Nota 1).
Il beneficio prevede aliquote differenti a seconda della tipologia di investimenti:
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6% per beni nuovi strumentali “non 4.0” (nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni).
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15% per beni ricompresi nell’allegato B, Legge 11 dicembre 2016 n. 232, ossia beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) utili alla trasformazione tecnologica in ottica 4.0 (nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 €), secondo il comma 190. Gli investimenti in software risulteranno quindi maggiormente agevolati rispetto alle disposizioni in vigore fino al 31.12.2019.
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40% per gli investimenti appartenenti ai gruppi dell’allegato A, beni materiali 4.0 integrati ed interconnessi al sistema informativo aziendale, secondo il comma 189.
Il beneficio spettante sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali (ridotte a 3 per i beni dell’allegato B, ulteriore vantaggio rispetto alle precedenti condizioni).
L’introduzione della nuova modalità è finalizzata ad allargare la portata degli interventi a sostegno delle imprese. Non solo, il comma 194 estende la possibilità di utilizzo del credito d’imposta (nella misura del 6%) anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
TABELLA DI COMPARAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE PER SOCIETÀ DI CAPITALE
basate su aliquota IRES al 24%
Tipo |
Iperammortamento |
Credito d’imposta |
Beni materiali (All. A e comma 189) fino a 2,5 M€ |
24% x 170% = 40,8% |
40% |
Beni materiali (All. A e comma 189) da 2,5 a 10 M€ |
24% x 100% = 24% |
20% |
Beni materiali (All. A e comma 189) da 10 a 20 M€ |
24% x 50% = 12% |
0% |
Beni immateriali (All. B e comma 190) |
24% x 40% = 9,6% |
15% |
Tipo |
Superammortamento |
Credito d’imposta |
Altri beni (comma 188) |
24% x 30% = 7,2% |
6% |
Nota 1) per gli investimenti in beni 4.0 effettuati nel corso del 2020, per i quali sia stato accettato l’ordine del fornitore con pagamento dell’acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2019, permangono le agevolazioni previste dall’art. 1, commi 60-62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a condizione che l’interconnessione sia realizzata entro il 31 dicembre 2020. In questi casi le aziende resteranno vincolate all’attuale misura dell’iperammortamento.
Nota 2) tutte le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alle nuove disposizioni;
Nota 3) permane l’obbligo di acquisizione della perizia tecnica “semplice” (o attestazione di conformità) per beni dal costo unitario superiore ai 300.000 € (floor abbassato rispetto ai 500.000 € degli anni precedenti). Quindi non saranno più necessari giuramenti in Tribunale o dai notai, ma ci si potrà avvalere di data certa attraverso la marca temporale e la PEC.