Continuano i chiarimenti ai molti dubbi che ancora circondano il Piano Industria 4.0. L'ultimo documento ufficiale, ovvero la Risoluzione N.62 del 09 agosto 2018 dell'Agenzia delle Entrate, prende in considerazione gli “investimenti in magazzini autoportanti”, benché nel testo vengano ribaditi anche alcuni aspetti relativi alle opere impiantistiche.
Nella prima parte del documento, infatti, vengono ricordate le caratteristiche che contraddistinguono un edificio, con particolare attenzione al concetto di rendita catastale. Sulla scorta di tali considerazioni, viene ribadito che, “i magazzini autoportanti si configurano come strutture, solitamente di grandi dimensioni, destinate allo stoccaggio di merci eterogenee, capaci di rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi e di automazione dei sistemi di movimentazione. La caratteristica peculiare dei magazzini autoportanti risiede nella particolare struttura del magazzino, ossia la scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio”.
Quali scaffalature sono escluse
Una premessa necessaria per giungere alla conclusione che “le strutture costituenti le scaffalature dei magazzini autoportanti rappresentano elementi propri del fabbricato, unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture, ed in quanto tali annoverabili, a tutti gli effetti, tra le “costruzioni”, da includere, quindi, nella stima catastale”.
Attenzione agli impianti
Stesse considerazioni valgono per i sistemi antincendio che, “come gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione, ecc., rappresentano elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità”. Tutte caratteristiche che “conferiscono all’immobile una maggiore fruibilità, apprezzabile da una generalità di utilizzatori e, come tali, ordinariamente influenti rispetto alla quantificazione del reddito potenzialmente ritraibile dalla locazione dell’immobile”.
Considerazioni diverse, ovviamente, riguardano “i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser, ecc.) costituiscono componenti annoverabili tra i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” e come tali esclusi dalla stima catastale”.
Cosa gode dell'iperammortamento?
Il documento giunge quindi alla conclusione che “siano agevolabili con il super/iper ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita”. Inoltre, viene sottolineato nel testo, “appare utile evidenziare che nei magazzini tradizionali, le scaffalature eventualmente inserite all’interno del fabbricato (tipicamente un capannone industriale), non risultando elementi costituivi del fabbricato stesso, sono rispondenti, più propriamente, alla nozione di “attrezzature” e come tali, quindi, escluse dalla stima catastale”.