Dopo qualche rinvio e revisione, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che riporta, all’articolo 38, il testo definitivo del piano Transizione 5.0.
Il provvedimento che definisce le regole di Transizione 5.0 è in vigore dal giorno 02/03/2024. Trattandosi di un decreto-legge di emanazione governativa, dovrà peraltro essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, quindi non è da considerarsi definitivo.
Infatti, come succede spesso durante il processo di conversione in legge, è molto probabile che vengano apportate alcune correzioni, sia formali che sostanziali.
Riportiamo le principali novità rispetto a questa versione del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (di seguito indicato anche solo con “decreto”, per brevità), per la quale in calce sono indicati i link per i testi online della Gazzetta Ufficiale.
Destinatari di Transizione 5.0
Il nuovo Piano Transizione 5.0 (vd. qui) è stato pensato per tutte le imprese che vogliano effettuare “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale, escludendo solo le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive (vd. comma 3 del decreto); parimenti a tutti gli altri testi di legge relativi alla 4.0, sono requisiti essenziali sia il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sia e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Novità
Il Piano Transizione 5.0 prevede incentivi per chi effettua investimenti del Paradigma 4.0, quindi per i beni nuovi strumentali di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 (vd. qui) e che soddisfano i relativi requisiti di interconnessione, integrazione, ecc.
Quindi l’appartenenza a questi allegati A o B rimane requisito essenziale anche per Transizione 5.0. Al comma 4 del decreto, viene arricchito l’allegato B con due ulteriori punti, in quanto posso essere considerati anche i sistemi di monitoraggio dei consumi, quali:
- software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.
Scelta tra Transizione 4.0 e Transizione 5.0
Data la non cumulabilità delle agevolazioni tra i Piani Transizione 4.0 (che rimane valido per gli investimenti effettuati fino al 31/12/2025, con eventuale coda fino al 30/06/2026 in caso di prenotazione) e Transizione 5.0 è quindi opportuno distinguere il percorso da seguire, per gli investimenti in beni strumentali di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016:
- se è presente il requisito del risparmio energetico (secondo le opportune regole, nel seguito indicate in “Beni agevolati”) conviene l’applicazione del Piano Transizione 5.0;
- altrimenti si applica il Piano Transizione 4.0 (secondo le regole e le leggi di bilancio precisate qui).
Beni agevolati
Oltre al requisito di appartenenza agli allegati A e B della L. 232/2016 (e s.m.i.) i beni devono appartenere a progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici e, nello specifico:
- una riduzione dei consumi pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure
- ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
Sono inoltre agevolabili (vd. comma 5 del decreto):
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 (vd. qui) …omissis…
- le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (vd. qui), finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro …omissis…
Il “bonus” non scatta per gli investimenti in settori ritenuti non compatibili con il principio UE DNSH (Do Not Significant Harm – “non arrecare danni significativi all’ambiente”) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, come specificato dal comma 6 del decreto, a partire dalle attività direttamente connesse ai combustibili fossili. Sono esclusi anche gli investimenti in beni oggetto di concessione con regime a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle TLC, della depurazione delle acque e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Aliquote di credito d’imposta
Il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti sopra individuati (per ogni impresa, nel biennio 2024-2025) ha 9 diverse possibili aliquote, in funzione dell’importo dell’investimento e della riduzione dei consumi energetici, secondo questa tabella (vd. commi 7-8 del decreto):
Tabella 1: Aliquote Credito d’imposta per Transizione 5.0
Nota: per gli investimenti in pannelli fotovoltaici, le aliquote possono essere maggiorate di 1,2 o 1,4 volte in relazione alla loro efficacia energetica, purché prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea (vd. comma 5 lettera a del decreto).
Calcolo del risparmio energetico
Per semplificare quanto riportato nel comma 9 del decreto, il calcolo della riduzione dei consumi richiede di:
- riproporzionare i conteggi calcolati su base annuale
- fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si avviano gli investimenti
- il risparmio sui consumi deve essere “al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.
Al fine di non escludere dall’incentivo le imprese di nuova costituzione, il comma 9 del decreto precisa che il risparmio energetico conseguito va calcolato “rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17″.
Questo comma 17 del decreto è in effetti quello che più oggi manca all’effettività del provvedimento, in quanto riporta che “Con decreto del MIMIT, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo”, con ulteriori dettagli che però a tutt’oggi non si conoscono.
Decreti attuativi (attesi)
Molto probabilmente il futuro decreto attuativo fornirà dei valori medi di riferimento a seconda dei diversi scenari, per permettere di parametrare il risparmio energetico derivante dall’investimento. In effetti sono due i provvedimenti attuativi attesi.
Il primo dovrà essere adottato dal MIMIT entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto e definirà almeno sette aspetti:
- contenuto e modalità di trasmissione di comunicazioni e certificazioni (compresa l’avvenuta interconnessione);
- criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;
- procedure di concessione e fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo ed eventuale recupero;
- modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa (3,15 miliardi per il 2024 e altrettanti per il 2025);
- individuazione dei requisiti dei certificatori;
- eccezioni relative agli investimenti non agevolabili;
- modalità con cui assicurare che almeno 4 miliardi contribuiscano agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, come previsto dal Recovery Plan.
Il secondo decreto attuativo, per il quale non è indicata una data limite di emanazione, definirà i requisiti dei formatori cui le imprese si potranno rivolgere per le spese di formazione agevolabili.
Fruizione dell’incentivo
Il GSE diventa il soggetto principale a cui le imprese dovranno rivolgersi (e che dovrà dotarsi di mezzi opportuni utilizzando 45 milioni dei 63 milioni complessivamente assegnati al MIMIT per la realizzazione della piattaforma e il funzionamento dell’incentivo).
La procedura si articola in diverse fasi ed è la seguente (vd. commi 10 e 11 del decreto):
- le imprese dovranno presentare ex ante al GSE sia la certificazione che attesta le caratteristiche del progetto di investimento e i risultati conseguibili, sia la comunicazione con la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
- il GSE verifica la completezza della documentazione e trasmette al MIMIT sia l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione sia l’importo del credito che, se ci sono risorse disponibili, risulta a questo punto “prenotato”;
- le aziende fruitrici hanno l’obbligo di inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. Potranno quindi anche essere ammesse variazioni in diminuzione (ad es. minori investimenti o minor risparmio) ma mai in aumento, con la motivazione di poter liberare al più presto risorse prenotate ma non utilizzabili;
- al termine dell’investimento l’impresa si rivolge nuovamente al GSE inviando una comunicazione di completamento dell’investimento corredata dalla certificazione ex post;
- successivamente il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare definitivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione;
- trascorsi cinque giorni dalla trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dei dati definitivi è possibile presentare il modello F24 per la fruizione del credito (comunque non oltre il entro la data del 31 dicembre 2025).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in una sola quota. Nel caso in cui l’impresa non abbia capienza per fruire dell’intero credito, può riportare in avanti e utilizzare in cinque quote annuali di pari importo l’ammontare non ancora utilizzato (vd. comma 13 del decreto).
Documenti da produrre
Ad ulteriore precisazione, le imprese dovranno produrre diversi documenti, alcuni precedentemente all’investimento (ex ante) e altri successivamente (ex post), nel dettaglio:
- una certificazione ex ante
- una comunicazione ex ante al GSE (per prenotare l’incentivo)
- comunicazioni di aggiornamento sull’avanzamento degli investimenti
- una certificazione ex post
- una comunicazione ex post al GSE (per abilitare la fruizione dell’incentivo)
- documentazione atta a dimostrare congruità e pertinenza delle spese sostenute
- certificazione contabile da parte di revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Qualora le imprese non siano già obbligate per legge alla revisione legale dei conti è possibile aumentare il credito d’imposta spettante, fino ad un massimo di 5.000 euro al fine di attenuare l’impatto di questa ulteriore spesa (vd. comma 15 del decreto).
Certificazioni
Le due certificazioni ex ante ed ex post dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente (anche in questo caso si attendono ulteriori informazioni dal futuro decreto attuativo, come da comma 17 del decreto, ma in ogni caso EGE e ESCo sono compresi) e riguarderanno aspetti tecnici del progetto di investimento, visto che quelli contabili dovranno essere garantiti dal revisore dei conti.
La certificazione ex ante garantirà la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite i beni strumentali oggetto dell’investimento (beni materiali e immateriali, quindi non vanno considerati autoproduzione ed autoconsumo).
La certificazione ex post garantirà la realizzazione effettiva degli stessi investimenti.
È importante sottolineare la possibilità – valida solo per le piccole e medie imprese – di poter aumentare il credito d’imposta spettante, fino ad un massimo di 10.000 euro al fine di attenuare le spese sostenute per le certificazioni richieste.
Controlli del GSE
Il meccanismo dei controlli del GSE cambia, rispetto ad oggi, in cui è l’Agenzia delle Entrate a chiedere l’intervento del GSE per le valutazioni tecniche. Il comma 16 del decreto prevede invece che “Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l’Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio”.
Il nuovo ruolo del GSE è da accogliere sicuramente con favore, in quanto la garanzia di un controllo da parte di un ente con competenze tecniche dovrebbe evitare le situazioni verificatesi con il credito d’imposta per le attività di Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design.
È da attendere anche il testo di conversione in legge, come già accennato all’inizio, in quanto il testo del comma 16 contiene una frase probabilmente non completa (si pensa manchi almeno la parola “indebita” accanto a fruizione).
Congruità delle spese
Il comma 17 (che rinvia i dettagli al decreto attuativo) chiarisce fin d’ora che sarà necessario produrre adeguata documentazione in grado di dimostrare la congruità e la pertinenza delle spese sostenute.
Cumulo
È permesso il cumulo con altre agevolazioni finanziate mediante fondi europei, mentre si conferma il divieto di cumulo con il piano Transizione 4.0 e con il credito d’imposta per la ZES Unica.
Ed ora si attende il futuro decreto attuativo promesso entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 1° aprile 2024 (sarà un caso?).
Link utili:
- GU n. 52 del 2-3-2024 (online, solo testo)
- GU n. 52 del 2-3-2024 (pdf)
- art. 38 del decreto di Transizione 5.0 (online, solo testo)
Per ulteriori informazioni:
- Ugo Gecchelin ug@team40.it
- Team 4.0 s.r.l. https://www.team40.it