Con il Decreto Legge n.124/2023 del 19.09.23 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la creazione della ZES unica mezzogiorno. Quindi, dal 2024, vi saranno diversi cambiamenti, soprattutto relativamente al “Bonus Mezzogiorno”.
Il nuovo credito ZES Unica sarà utile per le aziende di maggiori dimensioni, perché permetterà di fare investimenti importanti (fino a 100.000.000,00 euro) e avere un credito di imposta (fino al 50% in Basilicata, Molise e Sardegna e 60% in Puglia, Campania, Sicilia e Calabria) per l’acquisto e l’ammodernamento di capannoni.
Ma, per contro, saranno ammessi solo progetti di investimento superiori a 200.000 €.
Di seguito le principali modifiche della ZES Unica:
In base a quanto indicato all’articolo 9, “a far data dal 1° gennaio 2024, è istituita la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno- ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna”.
Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale (2024-2027) e sarà messo a disposizione un nuovo portale che fornirà tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese garantendo, inoltre, l’accessibilità allo sportello unico digitale (sarà previsto un procedimento unico).
Di notevole interesse è il contenuto dell’articolo 16 che tratta proprio del credito d’imposta in oggetto. Nello specifico:
- Per l’anno 2024 alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), e dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, è concesso un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;
- ai sensi dell’art. 16 comma 2:”Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto d’investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.“
- Non sono agevolabili i progetti di investimenti di importo inferiore a 200.000€;
- Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;
- Se entro il quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti;
- Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi, dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi sopraindicate;
- Il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 651/2014;
- Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento;
- Le modalità di accesso al beneficio e le modalità di applicazione di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, saranno definite con successivo decreto del Ministero per gli affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 30 dicembre 2023.
Per definire eventuali azioni indispensabile sarà l’avvalersi di liberi professionisti con esperienza in tale ambito. Ciò avvalersi del contributo sotto forma di credito d’imposta riconosciuto a partire dal 1°gennaio 2024 per l’acquisizione di beni strumentali.
Maria Chiara Di Carlo
Per ulteriori approfondimenti sarà sempre possibile rivolgersi a studio.lavecchia@gmail.com.