Al di là dei comunicati diffusi (ed in parte cancellati) dal Mimit, la redazione di ItisMagazine.it ha a disposizione la versione integrale dell’articolo 42 del Decreto, che definisce proprio al Piano Transizione 5.0 discusso nel corso del Consiglio dei Ministri di lunedì 26 febbraio. Ricordiamo che, sino all’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, potrebbero essere inserite alcune modifiche al decreto approvato dal Consiglio dei Ministri.
Chi può accedere a Transizione 5.0?
Il decreto ammette, sostanzialmente tutte le aziende “sane”. E’ però interessante registrare come il benefici di Transizione 5.0 riguardino tutti gli investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025 (quindi anche quelli riferiti ai primi mesi di quest’anno). Mentre resta da chiarire come il vantaggio fiscale sia applicabile ai beni per i quali era stato versato un acconto prima del 31/12/2023.
Possono quindi accedere ai benefici del Piano Transizione 5.0 “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato … indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale… Che negli anni 2024 e 2025 che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”
Restano invece escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale… Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001”.
Attenzione, ovviamente, anche al rispetto delle norme sulla sicurezza ed al versamento dei contributi.
Quali gli investimenti agevolabili?
Poche le novità in merito alle categorie di investimenti agevolabili, che sono gli stessi già previsti da Industria 4.0 e definiti dagli Allegati A e B della Legge 232 dell’11 dicembre 2016. Mentre rimane tassativa l’interconnessione “al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati all’investimento noi inferiore al 5%”
Quest’ultima è la principale novità tecnica del nuovo decreto in quanto, come già trapelato, nel caso di una riduzione complessiva a carico dell’impianto il risparmio energetico dovrà essere almeno del 3%, mentre la soglia minima è fissata al 5% nel caso di un intervento su uno specifico processo industriale.
Le agevolazioni e le specifiche si estendono anche a
a) I software, i sistemi, le piattaforme o le creazioni per l’intelligenza degli impianti, che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboard)
b) I software relativi alla gestione dell’impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a)
La nuova normativa apre, quindi, anche ai software di gestione, ma introduce la necessità che siano acquistati unitamente. Un aspetto, quest’ultimo, che dovrà essere chiarito, in riferimento al fornitore, alle tempistiche ed alle eventuali caratteristiche di efficientamento, anche operativo.
Nell’ambito dei beni agevolabili (al comma 5), la nuova norma introduce anche le soluzioni destinate alla produzione di energia (esplicitamente escluse dal Piano Transizione 4.0), ma a fronte di un investimento superiore a 40.000 euro. In questo contesto sono agevolabili:
- Gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa finalizzati all‘autoproduzione di di energia da fonti all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1 lettere a) b) c) del decreto legge 9 dicembre 2023 numero 81.
- Le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.
Da questo elenco sono però escluse (comma 6), le attività che possono arrecare un danno significativo all’ambiente, come quelle direttamente connesse ai combustibili fossili, le discariche di rifiuti, gli inceneritori o gli impianti di trattamento meccanico biologico, oltre a quelle generano un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi.
Quali le aliquote previste dal Piano Transizione 5.0?
Abbasta complesso il quadro delle aliquote previste dal Piano Transizione 5.0 a fronte dei risparmi ottenuti e degli investimenti effettuati. Per semplicità riassumiamo i valori nella seguente tabella
Percentuale di riduzione dei consumi energetici | Tipologia di investimento | Importo investimento | Credito d’imposta |
3-6% | Struttura produttiva | Sino a 2,5 milioni | 35% |
3-6% | Struttura produttiva | Da 2,5 milioni a 10 milioni | 15% |
3-6% | Struttura produttiva | Da 10 milioni a 50 milioni | 5% |
5-10% | Processo | Sino a 2,5 milioni | 35% |
5-10% | Processo | Da 2,5 milioni a 10 milioni | 15% |
5-10% | Processo | Da 10 milioni a 50 milioni | 5% |
6-10% | Struttura produttiva | Sino a 2,5 milioni | 40% |
6-10% | Struttura produttiva | Da 2,5 milioni a 10 milioni | 20% |
6-10% | Struttura produttiva | Da 10 milioni a 50 milioni | 10% |
10 – 15% | Processo | Sino a 2,5 milioni | 40% |
10 – 15% | Processo | Da 2,5 milioni a 10 milioni | 20% |
10 – 15% | Processo | Da 10 milioni a 50 milioni | 10% |
>10% | Struttura produttiva | Sino a 2,5 milioni | 45% |
>10% | Struttura produttiva | Da 2,5 milioni a 10 milioni | 25% |
>10% | Struttura produttiva | Da 10 milioni a 50 milioni | 15% |
>15% | Processo | Sino a 2,5 milioni | 45% |
>15% | Processo | Da 2,5 milioni a 10 milioni | 25% |
>15% | Processo | Da 10 milioni a 50 milioni | 15% |
Come calcolare la riduzione dei consumi?
Il comma 9 specifica come calcolare la riduzione dei consumi, che “riproporzionata su base annuale, è calcolata rispetto ai consumi energetici registrati dall’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale”. Su questo aspetto, specifica il decreto, dovranno però essere redatti una serie di decreti attuativi che definiscano:
- i contenuti e le modalità di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e della documentazione richiesta
- i criteri per determinare il risparmio energetico, anche in relazione al cosiddetto “scenario controfattuale”
- i limiti di spesa ammissibili
- i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni, oltre alle coperture assicurative di cui dovranno essere dotati
- gli investimenti non ammissibili
Come accedere al contributo Transizione 5.0?
Per accedere al contributo, a differenza di quanto accade per il Piano Industria 4.0, le imprese devono presentare un’apposita comunicazione ex ante ed ex post al Mimit, sulla scorta di quanto meglio dettagliato al comma 17. Ma l’aspetto più delicato è legato al fatto che (comma 16) “Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente”. Toccherà quindi al valutatore indicare:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Le PMI possono però fruire del credito d’imposta anche per le spese sostenute, sino ad un costo massimo di 10.000 €, per l’attività di analisi e certificazione del valutatore indipendente.
Come utilizzare il Credito d’Imposta?
Come per Industria 4.0, il credito maturato può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. Il tutto, però, deve essere sfruttato entro il 31 dicembre 2025, mentre il credito rimanente andrà compensato in 5 quote annuali di pari importo. E’ inoltre interessante rimarcare come il Mimit, per poter effettuare i controlli, “prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso”.
Il credito d’imposta concesso sarà comunque disponibile, per i beneficiari, 10 giorni dopo il provvedimento di concessione.
Come già avviene per il credito d’imposta 4.0, tutti i documenti di acquisto (ovvero fatture/leasing e DDT), dovranno contenere “l‘espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”, ovvero quella che viene comunemente chiamata “dicitura 4.0”.
Scatta, inoltre, l’obbligo della certificazione delle spese effettuate rilasciata dal revisore contabile. Nel caso in cui l’azienda non disponga di tale figura, la certificazione viene rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, “la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti”. I costi di certificazione possono fruire di un credito d’imposta sino ad una spesa massima di 5.000 €.
Attenzione alla cumulabilità
A differenza di quanto definito nel caso del Piano Industria 4.0 / Transizione 4.0, il credito d’imposta Transizione 5.0 non è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con fondi europei e con il credito d’imposta per gli investimenti in beni nuovi strumentali (Piano Industria 4.0) e nemmeno con il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica.
Aggiornamento 01/05/2024
Alla luce della pubblicazione della Legge 56/2024 suggeriamo di apporre sui documenti di acquisto (fatture, contratti di Leasing e DDT) la dicitura: “Bene agevolabile ai sensi della Legge 178/2020, art. 1, commi da 1054 a 1062, così come modificata dalle legge 234/2021 nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 56/2024, art. 38”
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articolo redatto con il supporto del dott. Luigi Lavecchia studio.lavecchia@gmail.com
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