L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 23 luglio, l’ennesima circolare per chiarire una serie di dubbio sulla corretta applicazione e interpretazione dei benefici fiscali previsti dal Piano Transizione 4.0. Tra gli altri argomenti, il documento (denominato Circolare 9/E 2021), risponde alla domanda relativa all’accessibilità al credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 4.0 anche per i beni acquisiti tramite leasing. Un dubbio suscitato dal fatto che della legge di bilancio 2021, per gli investimenti in “beni materiali e immateriali non 4.0”, richiama espressamente i contratti di locazione finanziaria quale modalità di effettuazione dell’investimento, mentre tale riferimento non compare nei successivi commi da 1055 a 1058 dello stesso articolo.
In risposta a questo quesito, l’Agenzia delle entrate ha precisato come la “rilevanza delle operazioni di locazione finanziaria sia riconosciuta sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di leasing (cfr. risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009)”.
Nelle righe successive, poi, il documento ammette, seppur non esplicitamente, la presenza di un errore formale nella stesura della Legge Finanziaria 2021, scrivendo che “il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058” “sia da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni”.
Clicca qui per scaricare la versione integrale, in .pdf della Circolare 9 E 2021 dell’Agenzia delle Entrate.