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    Sei qui:Home»Approfondimenti»Fotovoltaico 5.0, a quale distanza dal sito produttivo?

    Fotovoltaico 5.0, a quale distanza dal sito produttivo?

    By Redazione BitMAT22/11/2024Updated:22/11/20244 Mins Read
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    L’impianti fotovoltaico di autoproduzione e di autoconsumo può essere installato anche in un sito diverso rispetto alla struttura produttiva. Ma attenzione alla distanza

    È possibile posizionare l’impianti fotovoltaico di autoproduzione e di autoconsumo anche in un sito differente da quello sul quale insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l’investimento in beni strumentali 4.0.

    Nello specifico gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico, attraverso l’investimento in beni strumentali 4.0.

    Ed anche se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza).

    Fotovoltaico 5.0: attenzione alla distanza

    In caso di autoconsumo a distanza il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell’impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell’energia e cliente finale. Inoltre l’impianto può essere direttamente interconnesso alla struttura produttiva con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 Km. A quest’ultimo non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo dell’impresa.

    Oppure l’impresa può utilizzare la rete di distribuzione esistente per impiegare l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi e consumarla presso la struttura produttiva.

    Quali i requisiti?

    Come soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico.

    La Circolare operativa Transizione 5.0, al capitolo 3.1.1, nelle more della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’art.12 comma 1 del decreto -legge 9 dicembre 2023 n.181 da parte di ENEA ha richiesto per i moduli fotovoltaici ammessi alla misura Transizione 5.0:

    • La conformità ad alcune specifiche norme tecniche;
    • La garanzia di esecuzione delle prestazioni minime così come previste rispettivamente per le tre sezioni a), b) e c) del Registro.

    A testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo la dotazione di:

    1) un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei Paesi UE.

    2) di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.

    È dunque fermo l’obbligo di dotarsi, in ogni caso, dell’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (“Factory Inspection Attestation“) ai fini dell’identificazione territoriale dei moduli.

    E, ove previsto, delle celle.

    Non solo. Le imprese che richiedono l’accesso al beneficio devono certificare il possesso dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo per i moduli fotovoltaici ammessi.

    Ciò mediante la trasmissione di un’attestazione rilasciata dal produttore, ex art.38 del Decreto Legge 2 Marzo 2024 n.19.

    Tale attestazione, da produrre al momento del completamento del progetto di innovazione, dovrà in ogni caso assicurare il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dall’art.12, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Legge 181/2023 così come modificato dall’art.1, comma 6 del decreto legge 113/2024.

    Dovrà contenere una dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformità dell’impresa ai requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni ISO.

    Posizionare, quindi, gli impianti di autoproduzione e di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili anche in un sito differente da quello sul quale insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico è possibile. Allo stesso modo in cui si possono soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico. Non senza avvalersi dell’ausilio di preparati ed esperti professionisti!

     

    Maria Chiara Di Carlo.

     

    Per qualsiasi supporto relativo a Transizione 5.0 ai fini dell’agevolazione è possibile rivolgersi a studio.lavecchia@gmail.com.

     

     

     

     

     

    fotovoltaico rinnovabili solare Transizione 5.0
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