L’estate 2021 ha visto venire alla luce importanti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0. La Legge di Bilancio 2021 aveva lasciato aperti tanti interrogativi ed i contribuenti hanno posto numerose domande, alle quali, proprio prima delle vacanze estive, è stata data risposta. La Circolare n. 9/E del 23/07/2021 nelle sue 52 pagine ha raccolto i principali dubbi ed ha fornito importanti chiarimenti suddividendo le risposte a seconda dell’argomento: soggetti interessati, investimenti, ambito temporale, determinazione dell’agevolazione, utilizzo, cumulo con altre agevolazioni, rideterminazione dell’agevolazione e documentazione.
Nel presente articolo verranno riportati quelli che secondo noi sono 3 aspetti fondamentali e maggiormente ricorrenti nei case aziendali.
Entro quando fruire del Credito d’Imposta?
Pensate di non riuscire a fruire del credito in tre quote annuali e temete di perdere parte dell’agevolazione? A questa domanda risponde il punto 5.2 della Circolare Circolare 9/E : “…nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.” Appare evidente che l’intenzione del normatore sia quella di agevolare il contribuente consentendo di fruire dell’agevolazione in un minor tempo rispetto a quanto previsto dalla precedente misura c.d. “iperammortamento”. Al contempo, la definizione delle tre quote annuali risponde alla necessità di porre un limite di fruizione annuo rispetto all’importo maturato. Tale limite però, come chiaramente descritto dalla Circolare, non pregiudica la fruizione in anni successivi qualora non sia possibile completarla nei tre anni.
Il Credito d’Imposta è cumulabile?
Vi siete chiesti se il credito d’imposta in discussione è cumulabile con altre agevolazioni?
A tal proposito si esprimono sia la Circolare n. Circolare 9/E del 23/07/2021 sia la risposta n. 508/2021 del 23/07/2021. Entrambi i documenti confermano la cumulabilità del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “…con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto” (punto 6.1). La cumulabilità è confermata in linea generale, ma bisogna comunque porre attenzione e verificare i contenuti delle altre agevolazioni alle quali si intende ricorrere. Infatti: “Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.”
Acquisti a fine 2020, quale agevolazione?
Non per ultimo, potrebbe esservi sorto qualche dubbio applicativo in merito alla sovrapposizione di discipline agevolative: Legge di Bilancio 2020 o Legge di Bilancio 2021?
Per fugare le incertezze è sufficiente analizzare il punto 3.1 della Circolare che spiega quale comportamento adottare in caso di investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021. In tale periodo potrebbe verificarsi una parziale sovrapposizione della nuova disciplina con quella precedente per quegli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (cfr. comma 185 della legge di bilancio 2020). In tali casi sarà sufficiente verificare il momento nel quale è avvenuto l’ordine ed è stato versato l’acconto (pari almeno al 20%):
- se l’ordine e l’acconto di almeno il 20% sono avvenuti in data precedente al 15 novembre 2020 (vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina), anche nel caso in cui l’effettuazione venga espletata entro il 30 giugno 2021, si resta nel regime agevolativo della disciplina precedente (Legge di Bilancio 2020).
- se l’ordine e l’acconto del 20% risalgono ad una data successiva, ovvero a partire dal 16 novembre 2020, si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.
Si specifica che, nel caso la fattura abbia data successiva al 16 novembre 2020, ma il bene sia stato consegnato precedentemente al 16 novembre 2020, resta valido quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020. Quindi, oltre all’ordine ed alla fattura, va verificato naturalmente anche il momento di effettuazione (che normalmente coincide con la consegna ed il collaudo del bene, momento che segna il passaggio della proprietà dal fornitore all’utilizzatore, salvo diversi accordi contrattuali tra le parti).
Se siete interessati ad approfondire il contenuto della Circolare, la trovate al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654654/Circolare+credito+d%27imposta+per+investimenti+in+beni+strumentali.pdf/5466e0b5-9c6d-5f3d-0312-906a1e0f685e
Sonia Guida – Team 4.0