L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 23 luglio, l’ennesima circolare per chiarire una serie di dubbio sulla corretta applicazione e interpretazione dei benefici fiscali previsti dal Piano Transizione 4.0. Tra gli altri argomenti, il documento (denominato Circolare 9/E 2021), risponde alla domanda relativa alla corretta attribuzione delle agevolazioni per i beni acquistati tra il 16 novembre ed il 31 dicembre 2020. La finanziaria 2021, infatti, prevede una norma “retroattiva”, che premia maggiormente gli acquisti successivi al 16 novembre 2020 rispetto a quelli acquistati nei mesi precedenti dello stesso anno.
Accade infatti che per gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge di bilancio 2020.
Per questa ragione, nella circolare 9/E viene specificato che occorre distinguere “il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (c.d. “prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020. Nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.”
Un’indicazione che, però, si pone in parziale contrapposizione con quanto scritto dalla stessa Agenzia delle Entrate nella risposta 394/2021 dove, facendo riferimento al DPR n 917 del 22/12/1986, viene scritto che “le spese di acquisizione di un bene si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione”.
Cosa scrivere in fattura?
La Circolare 9/E del 23 luglio 2021 approfondisce inoltre il problema del corretto richiamo normativo da inserire in fattura. Un aspetto molto importante, in mancanza del quale l’agevolazione fiscale verrebbe irrimediabilmente revocata.
Per questa ragione, l’Agenzia delle entrate ha precisato che “per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della legge di bilancio 2020”.
Di contro, per “gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020 – per i quali, vale a dire, alla data del 15 novembre non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’acconto del 20 per cento – le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge di bilancio 2021”.
Si tratta di indicazioni chiare a posteriori, ma che non potevano essere conosciute nelle settimane precedenti la pubblicazione della Finanziaria 2021. Un’eventualità riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Entrate, che nella circolare 9/E chiarisce come, nel caso in cui “non sia stato indicato il corretto riferimento normativo”, “i soggetti interessati possono integrare (rectius, regolarizzare) i documenti già emessi, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità indicate nella risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020.
Sebbene resa in relazione all’applicazione della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui ai commi 185–197 della legge di bilancio 2020, si ritiene che dette indicazioni tornino applicabili anche alle acquisizioni di beni ammissibili intervenute dal 16 novembre 2020 (i.e., data di decorrenza della nuova disciplina agevolativa), attesa la sostanziale equivalenza degli obblighi di conservazione documentale posti a carico anche dei beneficiari del nuovo credito d’imposta.
In particolare, nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.
Nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell’articolo 39 del DPR n. 633 del 1972 oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità indicate in tema d’inversione contabile nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.
Clicca qui per scaricare la versione integrale, in .pdf della Circolare 9 E 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
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