Dopo le apparenti promesse di Di Maio e le vaghe risposte del sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Davide Costa, la bozza parziale del Piano Nazionale di riforme (diffusa da alcuni organi di stampa, ma non presente sui siti ufficiali del Governo), contenuta nella nota di aggiornamento del Def, non fa alcun cenno ad una proroga del Piano Industria 4.0 e, soprattutto, del rinnovo dei vantaggi fiscali connessi all'Iperammortamento.
Stretta fiscale su chi delocalizza
Scorrendo le 41 pagine del documento, si trova il riferimento ad un “maggiore ammortamento” solo nel capitolo relativo a “Lavoro e welfare”. In questo ambito, ribadendo quanto già emerso nei mesi scorsi, viene ribadito come “Con riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali nelle imprese, il decreto contiene misure per il contrasto alla delocalizzazione delle attività produttive, stabilendo dei limiti allo spostamento di tali attività in altri Paesi. In particolare, con la nuova normativa si dispone che le imprese – italiane ed estere – operanti nel territorio italiano che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell’impatto occupazionale, abbiano ridotto l’occupazione del 50 per cento od oltre nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento agevolato, decadono totalmente dalla fruizione degli specifici benefici. Nel caso di riduzioni dell’occupazione comprese tra il 10 e il 50 per cento è prevista, invece, la riduzione proporzionale dei benefici. Questa disciplina non trova applicazione per le imprese che abbiano ridotto il personale per giustificato motivo oggettivo. In ogni caso, il beneficiario di contributi pubblici per investimenti produttivi – indipendentemente dalla riduzione dei livelli occupazionali – decade dal diritto se l’attività produttiva viene delocalizzata in Stati non appartenenti allo Spazio Economico Europeo entro 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata. Stessa sanzione si applica alle delocalizzazioni di attività produttive, anche a livello nazionale od europeo, che hanno beneficiato di contributi ad investimenti specificamente localizzati. In tutte e tre le ipotesi prima delineate il beneficiario deve restituire il beneficio ricevuto, maggiorato degli interessi legali aumentati di 5 punti e di una sanzione amministrativa compresa tra 2 e 4 volte il beneficio ricevuto”.
Si tratta di una misura apparentemente molto rigida, in cui viene citata esplicitamente anche la decadenza dei benefici connessi all'iperammortamento. In una nota, infatti, viene precisato che “La decadenza si applica anche alla cessione all’estero dei beni ammortizzabili beneficiari dell’iperammortamento nel periodo di fruizione delle agevolazioni fiscali. In ogni caso non sono penalizzate le imprese che utilizzano temporaneamente i beni agevolati fuori dal territorio nazionale nel caso in cui essi per loro stessa natura sono destinati all’utilizzo in più sedi produttive. Il beneficiario dovrà aumentare la base imponibile per rimborsare le imposte non versate per via del maggiore ammortamento. Un’ultima ipotesi riguarda la decadenza dal credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, previsto dal D.L. n. 145 del 2013, per i costi di acquisto – anche in licenza d'uso – di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo”.