La classica dicitura 4.0, richiesta in fattura per il bonus investimenti, va inserita anche nei DDT, ma non nel verbale di collaudo o interconnessione. La risposta a interpello 270 del 18/05/2022 dell’Agenzia delle Entrate fornisce alcune indicazioni in relazione agli “altri documenti” richiamati dalla disposizione agevolativa.
È questa la prima volta che l’AdE si esprime dopo avere precisato più volte l’obbligo per le sole fatture, indicandone i dettagli dei tempi per poter “sistemare” le situazioni non corrette e le relative modalità di correzione (vd. anche altri nostri articoli al riguardo).
Prima della risposta in esame, non risultavano infatti specifici chiarimenti in relazione alla dicitura su ulteriori documenti, infatti nelle risposte agli interpelli 438 e 439 del 2020 si faceva espresso riferimento soltanto alla fattura. Nemmeno la circolare 9/2021, che ha affrontato la questione della corretta dicitura, non ha fornito alcun chiarimento al riguardo.
L’art. 1 comma 1062 della L 178/2020, così come modificato dalla L. 23472021, stabilisce che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter“.
Dicitura obbligatoria sul DDT
L’occasione per questa precisazione, è l’interpello citato dove si pone un dubbio relativo al fatto che “l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter· dovesse essere indicato anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo e interconnessione”.
AdE risponde al dubbio, innanzi tutto precisando che il richiamato comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione, ai fini dei successivi controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Per questa ragione le fatture e gli altri documenti relati vi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1 commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020, quella che, classicamente, viene definita “dicitura 4.0”.
Inoltre AdE chiarisce che la medesima funzione della fattura deve essere assolta dai documenti che certificano la consegna del bene quali il “documento di trasporto”, per i quali resta fermo il predetto obbligo. Ciò anche se, sulle fatture (che riportano già la dicitura 4.0) siano presenti i riferimenti degli stessi DDT.
Cosa scrivere sul DDT
Nella stessa risposta AdE specifica invece che il “verbale di collaudo o di interconnessione” dei beni oggetto dell’investimento, essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento, non hanno l’obbligo di “dicitura 4.0”.
Si ricorda anche che, nella risposta n. 439, l’Agenzia delle Entrate, afferma che ” la possibilità di fruire del beneficio resta subordinata alla previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti dall’istante, anche se i beni sono acquisiti in leasing, secondo le modalità sopra indicate“, consentendo quindi di poter regolarizzare anche gli altri documenti citati nell’istanza, quale il contratto di leasing.
Nonostante nella risposta venga citata la sola L. 178/2020, al fine di evitare contestazioni formali da parte dell’Agenzia delle Entrate, riteniamo consigliabile applicare, per estensione, le indicazioni ricevute anche alla precedente L. 160/2019; è questa la prima legge di bilancio dove, all’art. 1, comma 195 si precisa che “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”. Pertanto chi abbia usufruito del credito d’imposta 4.0, relativo a beni appartenenti all’Allegato A della L. 232/2016, ai sensi delle Leggi di Bilancio a partire dal 2020, dovrà provvedere ad apporre la “dicitura 4.0” ai documenti (fatture e DDT) dei beni oggetto dell’agevolazione, secondo le indicazioni fornite nella risposta n. 438 del 5 ottobre 2020 della Agenzia delle Entrate. La dicitura 4.0 da riportare varia pertanto a seconda della Legge di Bilancio di competenza:
- L. 160/2019: “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 184 a 194 di cui all’art. 1 della legge 10/2019, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 195 della legge 160/2019)”;
- 178/2020: “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058 di cui all’art. 1 della legge 178/2020, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 1062 della legge 178/2020)”;
- 234/2021: “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058-ter di cui all’art. 1 della legge 178/2020, così come modificata dalla legge 234/2021, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 1062 della legge 178/2020)”.
ing. Ugo Gecchelin – CEO Team 4.0 s.r.l.
- Risposta_270_18.05.2022 DDT ad interpello Agenzia delle Entrate