Chi può redigere la certificazione 5.0? Lo scontro sulla corretta identificazione e sulle competenze degli esperti si accende sempre più, poiché alcune categorie si ritengono ingiustamente escluse.
“Sono pochi gli esperti abilitati”
Tra i primi a contestare le scelte del Governo, Nicola Plasmati, amministratore di INGEGNERI SEZIONE B.
Il responsabile ha infatti ribadito che “Dopo mesi di promesse e continui rinvii, finalmente è stato approvato il decreto attuativo transizione 5.0 nella sua versione definitiva ed ora al vaglio presso la Corte dei Conti.
Nella versione definitiva del decreto di cui si offre prova in allegato, sono stati ESCLUSI tutti gli agrari non avendo alcuna competenza in energetica ed elettronica. E’ rimasta confermata l’esclusione di tutti i periti industriali. Sono stati esclusi tutti gli ingegneri iscritti alla sezione B dell’albo, con laurea triennale.
Sono esclusi inoltre tutti gli ingegneri iscritti alla sezione A (laurea quinquennale) i quali non hanno esperienza documentabile nel settore energetico/elettronico”.
“In pratica sono esclusi tutti – sintetizza Plasmati – Gli unici ammessi alla fine sono gli E.G.E. (esperto in gestione dell’energia) e le ESCO. Tutti gli ingegneri triennali e quinquennali i quali hanno il titolo di esperto in energia conferito da un Ente Accreditato oppure sono titolari di una ESCO, possono dunque in questi due casi rilasciare le attestazioni energetiche 5.0.”
A supporto della sua tesi Plasmati evidenzia come “il Consiglio Nazionale degli Ingegneri mette a disposizione la certificazione delle competenze in INGEGNERE ESPERTO IN ENERGETICA rilasciata dal certing/accredia conformemente alle normative UNI CEI EN ISO/IEC 17024 specificatamente per lo standard UNI CEI 11339 di cui si offre prova in allegato [Fonte: https://www.accredia.it/servizio-accreditato/esperto-in-gestione-dellenergia-ege/]
Pronti per il ricorso al TAR
La lista di esperti identificati dalla bozza attualmente in discussione alla Corte dei Conti non piace nemmeno a Giovanni Esposito, presidente del consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Lo stesso Esposito ha chiesto al Governo di intervenire per “rimuovere le evidenti discriminazioni ai danni dei periti industriali presenti nella bozza di decreto attuativo del piano Transizione 5.0″. Questo perché il decreto attuativo in questione esclude “un’intera categoria di professionisti dalla possibilità di emettere la certificazione di risparmio energetico (la cosiddetta diagnosi energetica)”. Una scelta che “significherebbe non solo arrecare un danno economico, ma anche e soprattutto delegittimare le competenze”. Una situazione che indurrà il consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati a presentare “ricorso al Tar”.
Chi sono gli esperti riconosciuti
In attesa delle decisioni definitive ricordiamo che l’articolo 14, comma 5 specifica che “Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche”:
a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
c) gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno uno dei seguenti standard di accreditamento nella loro versione in vigore:
1) UNI CEI EN ISO/IEC 17029;
2) UNI EN ISO 14065;
3) UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018;
4) UNI CEI EN ISO/IEC 17024, specificatamente per lo standard UNI CEI 11339;
5) UNI CEI EN ISO/IEC 17065, specificatamente per lo standard UNI CEI 11352;
d) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale in possesso dei seguenti diplomi di laurea:
1) L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale;
2) L09 Lauree in Ingegneria Industriale;
3) LM20 Lauree Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica;
4) LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica;
5) LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile;
6) LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell’Automazione;
7) LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica;
8) LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica;
9) LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare;
10) LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica;
11) LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale.