La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche significative, ma non stravolgenti, alla disciplina del Piano Transizione 5.0. In particolare, però, ha ampliato l’ambito di applicazione e semplificate le procedure di accesso al beneficio.
Il Piano Transizione 5.0. ha decisamente presentato recenti modifiche. Si ricorda come sia già stato regolato dall’art.38 del Decreto Legge del 2 marzo 2024 n.19 (c.d. Decreto PNRR quater) così come convertito con modificazioni dalla L.29 aprile 2024. Solo da ultimo è stato integrato con le previsioni introdotte dai commi 427-429 della Legge 30 dicembre 2024 n.207.
Ed è proprio la Legge di Bilancio 2025 ad aver introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0. Ne ha difatti ampliato l’ambito di applicazione ed ha semplificato le procedure di accesso al beneficio.
Perché è cambiata Transizione 5.0?
Il Piano Transizione 5.0. comporta una vera e propria agevolazione – sotto forma di credito d’imposta – per i progetti di innovazione avviati dal 1 gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Essi avranno ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi e strumentali all’esercizio d’impresa. Permetteranno di conseguire, complessivamente, una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3%.
O, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
La realizzazione di tali investimenti, e della relativa riduzione minima dei consumi, permette di accedere ad ulteriori agevolazioni previste per investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa. Questi saranno finalizzati all’autoproduzione /autoconsumo da fonti rinnovabili e per spese di formazione.
Le semplificazioni concesse
Chi potrà, allo stato attuale, accedere all’agevolazione prevista per i progetti di innovazione avviati dal 1 gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Come sono state semplificate le procedure di accesso al beneficio.
È oramai risaputo come possano beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Ciò a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. Ma allora qual è la novità?
A partire dal 21 febbraio 2025 il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa:
- Alle imprese;
- Alle società di servizi energetici (ESco) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.
Non solo. Sono semplificate le procedure di accesso al beneficio.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione, rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione: l’imputazione degli investimenti segue le regole generali della competenza previste dall’art.109 commi 1 e 2 del TUIR.
Secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione.
Ovvero – se diversa e successiva – alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
La verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche dei beni – nonché dell’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura – è valida anche ai fini del credito d’imposta Transizione 5.0.
Pertanto le attestazioni rilasciate per l’accesso al credito d’imposta Transizione 4.0. sono valevoli anche ai fini del credito d’imposta Transizione 5.0. Resta fermo il divieto di cumulo tra le agevolazioni previsto dall’articolo 11, comma 2, del DM 24 luglio 2024.
Nell’ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese particolare rilevanza assume quanto disposto dal comma 9.bis in materia di verifica della riduzione dei consumi energetici.
La disposizione -inserita dalla Legge di Bilancio 2025 – introduce un importante elemento di snellimento procedurale.
Pur mantenendo l’obbligo di certificazione, e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente.
Come:
- Regolamenti Europei
2.Norme di settore
- Migliori Tecnologie disponibili
- Altre evidenze equivalenti riconosciute.
Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l’accesso al beneficio.
Competenza, esperienza, aggiornamento saranno le tre parole chiave del supporto che i più validi professionisti sapranno elargire a quelle imprese che vogliano innovare. Non senza conseguire importanti vantaggi!
Maria Chiara Di Carlo
Per chiarimenti sulle novità relative alla disciplina del Piano Transizione 5.0. sarà possibile rivolgersi a studio.lavecchia@gmail.com