L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 23 luglio, l’ennesima circolare per chiarire una serie di dubbio sulla corretta applicazione e interpretazione dei benefici fiscali previsti dal Piano Transizione 4.0. Tra gli altri argomenti, il documento (denominato Circolare 9/E 2021), risponde alla domanda relativa alla possibilità di cumulare più agevolazioni su uno stesso bene. In particolare, infatti, viene chiesto se avendo “beneficiato di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati”, “ai fini della determinazione del credito d’imposta, il costo debba essere assunto al netto o al lordo di detti contributi”. Una domanda alla quale, tra l’altro la stessa Agenzia delle entrate aveva già risposto illustrando la cumulabilità con il Bonus Sud.
Proprio la cumulabilità viene ribadita. laddove viene spiegato che esiste una “sostanziale analogia del credito di imposta in argomento e della disciplina del super e dell’iper ammortamento a prescindere dalla forma in cui viene riconosciuto l’incentivo per gli investimenti in beni strumentali”.
Tale aspetto viene ribadito anche nelle pagine successive dello stesso documento, dove l’Agenzia delle Entrate precisa: “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al superamento del costo sostenuto”.
L’agevolazione risulta quindi “cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative”.
Come effettuare i calcoli della cumulabilità
Il documento, analizzando la possibile cumulabilità, si sofferma sulle modalità di valutazione degli importi considerati, evidenziando che “al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare, in primo luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore.
Quindi, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti.
Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.
In forza dell’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (analoga previsione è contenuta nel comma 192 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019), nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP disposta dal penultimo periodo dello stesso comma 1059, secondo cui, si ricorda, il credito d’imposta «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive».
Tanto precisato, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.
Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti”.
Clicca qui per scaricare la versione integrale, in .pdf della Circolare 9 E 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
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